D: Mi complimento innanzitutto per il servizio che rendete ai Colleghi: utile, efficace e competente.
Questo il quesito che vorrei porvi: subisco un’opposizione a precetto e debbo costituirmi all’udienza fissata ad hoc (antecedentemente a quella di trattazioen del merito) per la discussione dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. A quell’udienza depositerò una memoria attinente alla sola sospensiva e, necessariamente, il mandato. Poi, nei venti giorni dall’udienza di comparizione, depositerò la comparsa di costituzione ma essendo, a quel punto, difensore di una parte già costituita, dovrò provvedervi telematicamente o devo considerare quest’ultima comparsa, a rigore di codice, l’atto costitutivo in causa da depositarsi, quindi, in cartaceo?
Non mi è mai capitato un caso simile e vorrei il vostro parere del quale vi ringrazio.
R: A mio modo di vedere, poiché la discussione dell’istanza di sospensione avviene nel fascicolo dell’esecuzione mentre il merito determina l’iscrizione di un nuovo fascicolo con un nuovo R.G., in quest’ultimo non sarai ancora costituito se non dopo il deposito di nuova comparsa, che dovrà essere pertanto ancora cartacea.
robertoarcella
Andrea Corrado Scritto il10:28 - 25 Ottobre 2014
Grazie.
Condividerei la risposta ma, trattandosi nel mio caso di opposizione a precetto, non c’è la fase esecutiva nella quale si inserirebbe la sospensiva. Tant’è che l’udienza per la sospensiva è tenuta dallo stesso GI del merito ed ha lo stesso RG.
Il mio problema è proprio che il giudizio è lo stesso.
luca Scritto il09:46 - 2 Maggio 2015
Sul sito Slpct mi è stato invece consigliato di utilizzare lo schema AttoCostituzioneAvvocato
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