Il Portale dei Servizi Telematici (PST) ha implementato (con piena funzionalità da martedì 26/11/2024) una nuova area web per dare attuazione all’art. 3-ter, comma 2, della Legge 53/1994, che disciplina le modalità di perfezionamento delle notifiche telematiche in caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario. Tale norma prevede che quando un avvocato tenta una notifica a mezzo PEC e questa non va a buon fine per causa imputabile al destinatario (ad esempio, casella PEC piena o indirizzo inesistente), il procedimento notificatorio dev’essere perfezionato attraverso il deposito nell’area web del PST. In questo caso, la notifica si considera perfezionata per il mittente al momento del deposito nell’area web e per il destinatario con il decorso di dieci giorni dal momento del deposito.
Va sottolineato che lo strumento deve essere utilizzato solo quando la mancata notifica a mezzo PEC sia imputabile al destinatario (al riguardo, il portale richiederà una dichiarazione dell’avvocato resa mediante una spunta che attesta la sussistenza dei presupposti ex art. 3-ter, co. 2). Negli altri casi, quando cioè la mancata notifica non sia imputabile al destinatario, l’avvocato dovrà procedere con i mezzi ordinari di notificazione (UNEP, notifica postale).
Accesso e Funzionalità Principali
L’accesso all’area web avviene attraverso i servizi riservati del Portale PST, utilizzando le credenziali di autenticazione già note agli utenti: SPID, CIE o CNS. Una volta effettuato l’acecsso, si avranno a disposizione tre aree principali:
- Notifiche non perfezionate: dove consultare le notifiche ricevute ma non ancora perfezionate
- Predisponi notifica: per inserire nuove notifiche non andate a buon fine
- Notifiche predisposte e certificazioni: per gestire e monitorare le notifiche inserite
È importante notare che le sezioni “Predisponi notifica” e “Notifiche predisposte e certificazioni” sono accessibili esclusivamente agli utenti registrati come Avvocato, AvvocatoEntePubblico o Cassazionista nel REGINDE.
Chi Può Ricevere le Notifiche
Possono essere destinatari delle notifiche attraverso l’area web tutti i soggetti che dispongono di un domicilio digitale iscritto in uno dei pubblici elenchi previsti dall’art. 16-ter d.l. 179/2012, incluso l’INAD. Si ricorda che l’area web non può essere utilizzata per i destinatari che abbiano eletto un domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 3-bis, co. 4-quinquies del CAD.
Il prerequisito fondamentale è che la casella PEC del destinatario abbia generato una ricevuta di mancata consegna per cause imputabili al destinatario stesso, come ad esempio:
- Casella PEC piena
- Indirizzo PEC inesistente (seppur iscritto in un pubblico elenco)
- Indicazione errata di un indirizzo PEO invece di PEC
Sono esclusi da questo sistema i soggetti che hanno indicato nel processo un domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 3-bis, co. 4-quinquies, D.lgs. 82/2005.
Processo di Notifica: Come Funziona
Per gli Avvocati che Devono Notificare
- Accesso e Predisposizione: In caso di mancata consegna PEC, l’avvocato può accedere alla sezione “Predisponi notifica” del portale.
- Inserimento Dati: È necessario fornire:
- Codice fiscale del destinatario
- Oggetto della notifica
- Atto da notificare (in formato PDF o EML)
- Dichiarazione di sussistenza dei presupposti ex art. 3-ter 2 co. legge 53/94
- Documentazione Aggiuntiva: Vanno allegati:
- Relata di notifica (PDF)
- Ricevuta di mancata notifica (EML)
- Eventuali documenti supplementari (fino a 3 file)
Ogni file non può superare i 10MB di dimensione.
Per i Destinatari
I destinatari possono consultare le notifiche non perfezionate attraverso l’apposita sezione, utilizzando filtri per data di inserimento e codice fiscale del mittente. Per ogni notifica sono visibili:
- Numero di protocollo
- Data di inserimento
- Codice fiscale del mittente
- Oggetto della notifica
- Documenti allegati scaricabili
Certificazione della Notifica
Un aspetto particolarmente importante del sistema è la generazione automatica della certificazione di avvenuta notifica. Questa viene prodotta automaticamente dal sistema dopo 10 giorni dall’inserimento della notifica e può essere scaricata dalla sezione “Notifiche predisposte e certificazioni“. La certificazione è firmata digitalmente e costituisce prova dell’avvenuta notificazione.
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