Quesiti e risposte: citazione testi notificata va depositata telematicamente?

Quesiti e risposte: citazione testi notificata va depositata telematicamente?

D: Gentili Colleghi,  lo scorso dicembre ho provveduto a citare i testi ammessi per una prova a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; l’escussione è prevista per il 16/01 p.v.  ed il relativo procedimento è stato incardinato nel 2013.
Vi chiedo, pertanto: le citazioni testi, unitamente alle ricevute di ritorno, vanno depositate “telematicamente” prima della data di udienza?  Grazie, come sempre.

R: L’oggetto del quesito da Te proposto ha formato oggetto di una delle prime discussoni al Tavolo tecnico per la redazione del Protocollo PCT Napoli. Ne venne fuori l’art. 9 del Protocollo sottoscritto i 17/7/2014, che trovi nel testo integrale qui.  Nel dettaglio, fu così stabilito:

Le parti che sottoscrivono il presente protocollo si danno reciprocamente atto delle difficoltà interpretative dell’art. 16 bis del D.L. 179/2012 nella parte in cui dispone che “il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”, con particolare riferimento all’ammissibilità del deposito di atti e documenti (esemplificativamente: una citazione testimoniale, un ricorso notificato) nel corso dell’udienza, piuttosto che prima di essa e nelle modalità prescritte dalla norma. 

Convengono pertanto, al riguardo, che l’art. 16 bis D.L. 179/2012 vada interpretato nel senso che la norma si riferisce ai soli depositi fuori udienza. 

E’ comunque raccomandato il deposito telematico di tali atti processuali prima dell’udienza,  ferma la facoltà del Giudice di disporre l’esibizione dell’originale o il deposito dell’atto cartaceo (ad esempio: il ricorso di lavoro notificato).

Nel caso in cui l’Avvocato abbia provveduto al deposito in udienza di un atto o documento, successivamente potrà inviare telematicamente anche copia informatica del medesimo atto o documento con le modalità ex DM 44/2011, al fine di implementare il fascicolo informatico: in tal caso l’Avvocato indicherà, nella nota di deposito che costituisce “atto principale” del deposito telematico, che l’atto allegato è copia informatica del documento o dell’atto depositato in udienza e la Cancelleria lo accetterà come “evento particolare”, “annotazione” (“depositato in udienza ”).

robertoarcella

5 commenti

Davide Daverio Scritto il18:49 - 20 Settembre 2016

Nell’effettuare il deposito dell’atto notificato a mezzo raccomandata a/r, se si è effettuata la scansione dell’atto unitamente agli avvisi di ricevimento, come si fa ad attestare la conformità di tutto (atto + avviso) visto che l’atto è una copia dell’originale notificato, mentre gli avvisi di ricevimento sono degli originali?

    robertoarcella Scritto il21:34 - 20 Settembre 2016

    Nelle notificazioni tradizionali é la copia che viene consegnata/spedita: l’originale resta al notificante

      Davide Daverio Scritto il09:28 - 21 Settembre 2016

      Ciò è senz’altro valevole per le notifiche a mezzo UNEP, ma nel caso della notifica a mezzo raccomandate a/r è lo stesso art. 250, comma 4, c.p.c. che dispone che “il difensore che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell’atto inviato, attestandone là conformità all’originale, e l’avviso di ricevimento”. Ciò perché in tal caso si considera (come affermato anche dalla giurisprudenza) come originale l’atto inviato al testimone e come copia quello in possesso del difensore. Questa è la ragione del mio dubbio!

        robertoarcella Scritto il22:46 - 21 Settembre 2016

        Ah, parlavi della citazione testimoniale… Dovrai allora redigere manualmente l’attestazione indicando cosa é conforme alla copia e cosa é conforme all’oroginale

COSTANTINO Scritto il17:43 - 29 Settembre 2017

Avvocato, una domanda.Dell’intimazione testi notificata via pec, devo attestarne la conformità per il deposito in cancelleria, o è sufficiente esibire l’atto con le ricevute il giorno d’udienza?

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