Quesiti e risposte: atto notificato in modalità cartacea privo di coccarda (n.d.e: ancora..!?)

Quesiti e risposte: atto notificato in modalità cartacea privo di coccarda (n.d.e: ancora..!?)

D: Il mio cliente ha ricevuto notifica tramite PEC di un ricorso ex art.414 e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza. Tuttavia, il ricorso non è provvisto di coccarda e contiene solo una dichiarazione di attestazione di conformità agli originali dei medesimi atti contenuti nel fascicolo informatico. Inoltre la notifica non contiene la procura alle liti ma un semplice richiamo all’83 , 3 comma, cpc. Credo che tale atto possa essere oggetto di contestazione di legittimità in quanto non sembrerebbe firmato digitalmente. E’ possibile che, nella notifica del ricorso, l’atto sia privo di coccarda? Come procedere? In cancelleria non mi hanno saputo rispondere.

R: La coccarda, con le relative stringhe alfanumeriche che l’accompagnano sulle copie informatiche ed analogiche degli atti e sui provvedimenti estratti dai registri informatici, è un elemento meramente indicativo della presenza sul corrispondente originale di una firma digitale.  Quest’ultima, tuttavia, a stretto rigore, è un’entità meramente informatica, non riproducibile su carta e valutabile, sotto i profili della validità e provenienza, esclusivamente in via informatica con l’ausilio degli appositi software verificatori.

Ciò significa che, se la coccarda sul margine di un atto o provvedimento costituisce in qualche modo “indizio” della presenza della firma digitale sul corrispondente atto, l’eventuale sua mancanza non è decisiva per stabilire se l’atto sia firmato o meno.

Al riguardo, si ricorda che il segno in parola costituisce il frutto di un’elaborazione cui i sistemi informatici sottopongono gli atti ed i provvedimenti firmati digitalmente allorquando essi vengano estratti come copie informatiche, nel concreto manipolando gli originali e provocando la conseguente “rottura” della firma: in tal modo l’atto estratto come copia, proprio in quanto “trattato” dai sistemi ministeriali, sarà privo della firma digitale (se essa sia stata apposta in formato CAdES – p7m) ovvero presenterà “una delle firme non valida” nel caso in cui la firma sia stata apposta in formato PAdES.

E si ricorda altresì che dai registri informatici, a far data da marzo 2015, possono essere estratte non solo le copie informatiche, ma anche i duplicati degli atti e dei provvedimenti, vale a dire gli atti ed i provvedimenti con la firma digitale dell’Avvocato o del Giudice (e del Cancelliere, se presente), firma che è perfettamente verificabile con l’ausilio dei ricordati software: su tal fatta di documenti, come logica conseguenza di quanto appena detto, non apparirà alcuna coccarda (a meno che non si versi nella remota ipotesi che  la parte abbia firmato e ridepositato documenti estratti come copia informatica, che già presentavano il segno in discussione).

Ciò premesso. quando si stampa un duplicato si ottiene pur sempre una copia informatica di quel documento, ancorché priva di coccarda. Ciò perché il C.A.D. definisce le “copia” (analogiche o informatiche) in relazione al contenuto dei corrispondenti originali documentali: basterà leggere le definizioni contenute nell’art. 1, lettere 1-bis, i-quater del dlt 82/2005 per capacitarsene:

“i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto;
i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;
i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari…”.

Poiché la stampa di un duplicato è una comunque copia analogica di quel documento, nulla vieta all’Avvocato di estrarre in tale modalità le copie analogiche e di adoperarle ai fini della notifica: ricordo – ciò che per difetto di abitudine sfugge ancora a molti  Avvocati – che nel momento in cui attestiamo la conformità di una copia rivestiamo la qualità di pubblico ufficiale: e tanto deve bastare.

A chiunque, fino a querela di falso.

Quanto al secondo sotto-quesito, mi limito a ricordare che, in fase di notifica di un d.i., la notifica della procura non è essenziale, come del resto chiarito da una non recentissima sentenza del Tribunale di Milano (Trib. Milano, sent. 14 gennaio 2010, n. 393, est. Consolandi).

robertoarcella

10 commenti

Marco Meneghello Scritto il18:04 - 5 Febbraio 2016

se la coccarda sul margine di un atto o provvedimento costituisce in qualche modo “indizio” della presenza della firma digitale sul corrispondente atto, l’eventuale sua mancanza non è decisiva per stabilire se l’atto sia firmato o meno

Concordo e aggiungo: attenzione, che vale anche l’esatto contrario.

Potrebbe tranquillamente essere presente l’immagine della coccarda e di tutte le stringhe e diciture su di un file non firmato digitalmente.

Mai e poi mai, dunque, fidarsi del solo elemento grafico, perché potrebbe essere stato aggiunto a un file non firmato. Il che, peraltro, è davvero semplice da fare.

    robertoarcella Scritto il06:21 - 6 Febbraio 2016

    È così. Esatto

Sempronio Scritto il08:14 - 6 Febbraio 2016

In poche parole basta che vi sia la conformità del contenuto….l’attestazione non mi pare serva a granché….

Antonio Pelle Scritto il18:01 - 19 Aprile 2018

Mi permetto di segnalare, in totale dissenso da quanto riferito dal Collega, la sentenza della S.C. di Cassazione, sent. n.22871/15 (in parte motiva)

    Marco Meneghello Scritto il18:38 - 19 Aprile 2018

    La Cassazione dice che la coccarda serve a dare rappresentazione dell’apposizione della firma digitale. Il che, come si diceva, può essere vero, ma non è necessariamente vero. Solo la verifica via software è valida.

      Antonio Pelle Scritto il17:18 - 27 Aprile 2018

      Come dunque un cittadino cui venga notificato in forma cartacea un provvedimento giudiziale privo dei segni grafici comuni della sottoscrizione digitale può svolgere la verifica cui Lei fa riferimento? Attendo cortese confronto.

        Marco Meneghello Scritto il17:29 - 27 Aprile 2018

        Il cartaceo deve essere accompagnato da attestazione di conformità. Nello specifico, si tratta di copia analogica di originale informatico.

        Marco Meneghello Scritto il17:52 - 27 Aprile 2018

        Aggiungo: una volta notificato l’atto, se proprio si vuole verificare il file originale è possibile promuovere istanza di visibilità del fascicolo telematico, dove si potrà scaricare il file originale e quindi verificarne telematicamente la firma.

Antonio Pelle Scritto il19:33 - 7 Maggio 2018

E ove appunto il cartaceo mancasse dell’attestazione di conformità ovvero tale attestazione non fosse sottoscritta nè dal Cancelliere nè dal difensore?
Quanto alla soluzione dell’istanza di visibilità il punto è che al fascicolo telematico non si troverà appunto riscontro alcuno tra il provvedimento del Giudice, firmato digitalmente e con i segni grafici distintivi, e quanto notificato in modalità cartacea.
Si ripete come la S.C. di Cassazione nella sent. n.22871/15 abbia chiarito la questione dando rilevanza a quei segni grafici posti proprio a tutela del cittadino.

    Marco Meneghello Scritto il19:47 - 7 Maggio 2018

    C’è molta confusione, mi pare.
    Primo, la norma non prevede la firma del cancelliere, perché conferisce al difensore i poteri di autentica. Quindi ci dovrà essere la dichiarazione di conformità firmata dal solo difensore.
    Secondo, se manca la conformità, o la firma del difensore, l’atto notificato non ha valore di originale.

    I segni grafici proprio non c’entrano nulla, è un errore farvi affidamento sua dal punto di vista tecnico che giuridico.

    Poi, ognuno si comporta come meglio crede, auguri a disconoscere una copia autentica perché “priva della coccardina”.

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