“Quesiti e risposte: opposizione ex art. 615 comma 2 cpc, quale schema per il deposito telematico?

“Quesiti e risposte: opposizione ex art. 615 comma 2 cpc, quale schema per il deposito telematico?

D: C’è un problema con l’iscrizione delle opposizioni all’esecuzione ex art 615 comma 2 cpc. Purtroppo figurano nel contenzioso civile ordinario e non nel registro esecuzioni. In questo modo per le cancellerie sono irricevibili. Come risolvere il problema?
R:   Effettivamente abbiamo riscontrato che negli schemi ministeriali manca uno schema ad hoc  per le opposizioni in corso di giudizio di esecuzione.

Va ricordato che con la legge n. 52 del 24 febbraio 2006, l’art. 616 riformulato prevede che, a seguito della proposizione dell’opposizione all’esecuzione del debitore di cui al comma 2° dell’art. 615 c.p.c. – ossia dell’opposizione proposta dopo il pignoramento ovvero dopo l’avvio dell’esecuzione in forma specifica – il giudice dell’esecuzione, se è competente per valore e materia, fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire ridotti della metà; diversamente, rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.  Il 1° comma dell’art. 624 c.p.c. prevede che « se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza »; tale provvedimento, ai sensi del comma 2, è reclamabile nelle forme dell’art. 669 terdecies c.p.c..

É quindi prevista una vera e propria  fase cautelare che si svolge davanti al G.E.: il  “ricorso” dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. va quindi necessariamente proposto nelle forme di un atto di costituzione dell’Avvocato del debitore nel fascicolo dell’esecuzione: l’iscrizione a ruolo come procedimento nuovo non lo farebbe infatti inserire nel fascicolo di esecuzione, ma determinerebbe l’apertura di un nuovo procedimento con altro R.G. nel registro contenzioso (saltando essenzialmente la fase urgente).

A questo punto si pone il “solito” problema interpretativo dell’art. 16 bis, comma 2,DL 179/2012, nella parte in cui prevede che “Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione“: il richiamo alla disposizione del comma 1 (“…da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite …”) farebbe ritenere che il debitore sia tenuto solo alla costituzione cartacea nel giudizio di esecuzione e, quindi, al deposito di un ricorso-memoria di costituzione nelle forme tradizionali. Sennonché, chi opina diversamente fa rilevare che una “costituzione in giudizio” nel procedimento di esecuzione non è legislativamente prevista (tranne quella del creditore nel procedimento di espropriazione presso terzi, ex art. 543 c.p.c. ultimo comma nel testo vigente ante DL 132/2014): di tal che il richiamo al primo comma dell’art. 16 bis  non riguarderebbe il presupposto della previa costituzione della parte, con conseguente neessità di provvedere al deposito telematico dell’opposizione.  A questo punto – duole doverlo rilevare – ci si deve affidare alle prassi locali ed ai protocolli per verificare quale sia l’orientamento presso l’Ufficio de quo.

Tornando al problema dello schema da utilizzare – dando per scontato che il deposito debba essere telematico – abbiamo rilevato che la forma più adatta al caso di specie sarebbe quella dell’  “AttoCostituzioneAvvocato”, al momento non prevista in SLpct, che abbiamo pertanto chiesto di aggiornare.  In mancanza, puoi adoperare “Atto Generico”, che ha il difetto – rispetto ad  “AttoCostituzioneAvvocato” –  di non prevedere la “modifica anagrafica” di tal che non consente di associare il nome del difensore che si costituisce alla parte debitrice opponente, e richiede pertanto un intervento manuale ulteriore da parte della Cancelleria.

robertoarcella

10 commenti

Francesco Cafiero Scritto il21:38 - 13 Aprile 2015

Salve. In un’opposizione all’esecuzione (615, 2° c., cpc) il G.E. ha emesso decreto per la fissazione della comparizione, comunicatomi a mezzo PEC, dando termine per la notifica. Ora, premesso che il ricorso per opposizione è stato depositato in formato cartaceo al momento dell’iscrizione a ruolo (e non è presente in Polisweb), posso notificare alla controparte il suo omologo in digitale, attestando la conformità dell’atto telematico a quello cartaceo, il tutto unitamente al decreto telematico? O devo richiedere la solita copia cartacea in cancelleria?

NEWS: OPPOSIZIONI 615 CO. 2 CPC – SLPCT – ULTERIORE AGGIORNAMENTO (ELENCO ATTI) | Avvocati Telematici Napoli Scritto il15:47 - 14 Aprile 2015

[…] Appena un giorno dopo il rilascio della versione 1.3.9,  è stato aggiornato l’ “elenco atti” di SLpct che include ora, quanto ai registri “esecuzioni immobiliari” ed “esecuzioni mobiliari”, anche l’ “AttoCostituzioneAvvocato“, che permette di generare una busta di deposito dell’atto di costituzione dell’Avvocato del debitore (anche) ai fini dell’opposizione ex art. 615 comma 2 e 617 comma 2 c.p.c…  In altri termini, permette  di depositare (tra l’altro) l’atto di costituzione del debitore (col nome dell’Avvocato opportunamente associato allo stesso) ai fini di quanto avevamo scritto appena ieri in quest’altro articolo. […]

avv. Renato Camaggio – Salerno Scritto il12:23 - 28 Novembre 2015

Salve a tutti. Devo proporre un’opposizione ad esecuzione per rilascio ex art. 615 comma 2 c.p.c. Essendo stato notificato il preavviso ex art. 608 c.p.c., devo proporla con ricorso, perché la notifica del preavviso è il discrimen tra citazione e ricorso. Mi chiedo quale schema telematico usare, in quanto la sola notifica del preavviso non consente la formazione di un fascicolo in cancelleria, e mancando un numero di procedura lo schema della costituzione avvocato potrebbe non essere sufficiente.
Qualcuno sa dirmi qualcosa in merito?

Davide Renaldo Scritto il15:39 - 1 Febbraio 2016

ciao a tutti,
non ho idea se sia utile, ma utilizzando SLPCT sono riuscito a depositare un ricorso ex art. 615 comma 2 seguendo questo schema: iscrizione a ruolo pignoramento; opposizione all’esecuzione…
Fatemi sapere cosa ne pensate
buon lavoro

    robertoarcella Scritto il22:03 - 1 Febbraio 2016

    Il deposito così effettuato non potrà essere accettato dal Cancelliere, per un difetto di corrispondenza degli schemi. Il deposito sarà rifiutato nonostante l’esito automatico dei controlli. Mi faccia sapere

Enza Scritto il18:02 - 26 Febbraio 2016

Purtroppo anche io devo riscontrare delle difficoltà in relazione al deposito di un ricorso di opposizione all’esecuzione nell’ambito di un pignoramento presso terzi.

Ho provato ad effettuare il deposito telematico cliccando su “Atti successivi delle esecuzioni civili”. Ho inserito il numero di ruolo del pignoramento presso terzi e scelto “atto non codificato” quale tipo di atto.

Mi è arrivata la prima pec dove c’è scritto che il numero di ruolo non è valido..non ho accesso al fascicolo e che sono necessarie verifiche da parte della cancelleria.

Ciò è normale dal momento che in quel procedimento non sono ancora costituita.

Ho quindi interpellato la cancelleria che, però, mi ha riferito di non avere ricevuto assolutamente nulla e di poter far niente in merito.

A questo punto non capisco quale possa essere l’ulteriore attività da fare e la soluzione da adottare se non il deposito cartaceo all’udienza.

Il problema però rimane….

    robertoarcella Scritto il08:39 - 27 Febbraio 2016

    Se hai inserito correttamente l’ufficio giudiziario, il registro ed il numero di ruolo e l’errore in terza pec é solo quello, dubito della qualità della verifica della cancelleria. Posta per favore il quesito nell’helpdesk e, quando riceverai risposta, allega il documento DatiAtto.xml

maria Scritto il12:01 - 30 Novembre 2016

Salve a tutti, un collega ha proposto un opposizione ex art. 615 c.p.c.c., procedendo a iscrizione al Ruolo GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615, 2′ COMMA C.P.C.) MOBILIARE. L’atto é stato accettato dal sistema, ma il giudice ha rilevato che non essendo stato iscritto nel giusto registro, non poteva disporre sulla sospensione dell’esecuzione ed ha rinviato per esaminare le deduzioni poste, rappresentando trattarsi di un giudizio di merito. Mi chiedo se l’errore d’invio nel ruolo affari civili e contenziosi possa far venire meno la natura dell’azione proposta. Preciso che trattasi di opposizione avverso pignoramento ex art. 72 bis dpr 602 del 1973, e pertanto non esiste in tribunale un fascicolo esecuzioni mobiliari.

concetta gaudio Scritto il09:04 - 23 Febbraio 2017

buongiorno vorrei avere delucidazioni. A seguito di ordinanza ex art 618 comma 2, la parte interessata ha fatto pervenire notifica dell’atto di citazione per introduzione del giudizio di merito. La domanda: trattandosi di un procedimento di riassunzione nel merito la notifica e il deposito non dovevano avvenire a pena di inammissibilità per via telematica?

arianna pelagaggi Scritto il12:53 - 9 Maggio 2018

Scusate ma il mio problema oggi è un altro… devo iscrivere una opposizione alla iscrizione di un’ipoteca esattoriale senza RG, qualcuno mi sa dire quale schema devo usare?

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