Con il D.Lgs. 164/2024 viene meno l’obbligo per il difensore di indicare il proprio numero di fax nel corpo degli atti del processo. Nell’art. 125 c.p.c. vengono, infatti, soppresse le parole “Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax”. Si ricorda che l’omissione di tale indicazione era sanzionata dall’art. 13, co. 3-bis, TUSG (DPR 115/2002) con un aumento pari alla metà del contributo unificato. Coerentemente con la ratio legis della novella in parola, anche il comma 3-bis dell’art. 13 cit. è stato fatto oggetto di modifica, essendo state ivi soppresse le parole “il proprio numero di fax ai sensi dell’articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e”.
La modifica in parola segue, a distanza di oltre dieci anni, quella intervenuta con la legge 114/2014, di conversione del D.L. 90/2014, che eliminò l’obbligo di indicare l’indirizzo PEC negli atti processuali, in precedenza imposto dall’art. 125 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.), come modificato dall’articolo 25 della Legge 12 novembre 2011, n. 183.
All’esito della riforma introdotta con il Correttivo Cartabia, pertanto, come causa di aumento della metà del contributo unificato residua, nel processo civile, la sola mancata indicazione del codice fiscale.
Attenzione, però: il D.lgs. 164/2024 non ha modificato il rito tributario nel quale la mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata è ancora sanzionata con l’odiato aumento del c.u.
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