La Presidenza del Tribunale di Napoli ha diramato una nota in data 24 Maggio 2017 con la quale – nell’ambito delle problematiche relative alle modalità di iscrizione a Ruolo delle procedure esecutive, attualmente iscritte nel Registro Generale Contenzioso (SICID) – si evidenzia il “contrasto della iscrizione nel predetto Registro di Cancelleria rispetto la disciplina normativa del procedimento di competenza del Giudice dell’Esecuzione, trattandosi di parentesi cognitive all’interno dell’esecuzione, e ciò pur in presenza della modifica normativa di cui all’art. 14 del DL 83/15 che, introducendo l’art. 159 ter alle disposizioni di att. del cpc., ha disciplinato il percorso procedimentale di natura amministrativa correlato a tale iscrizione“.
In tale documento si evidenzia come “l’iscrizione a ruolo delle istanze da sottoporre in via incidentale al Giudice dell ‘Esecuzione da parte di soggetto diverso dal creditore con le modalità di cui all’art. 159 ter disp att. cpc, ivi comprese le procedure di opposizione all’esecuzione di cui agli arti. 615, co 2 e 617 co 2 cpc, debba effettuarsi nel Registro delle Procedure Esecutive di cui all’applicativo SIECIC“.
Fino al 30/6/2017 le eventuali opposizioni che non osservino tale regola e vengano pertanto iscritte nel SICID “saranno sottoposte all’attenzione del Giudice di gabinetto aflìnchè disponga l’iscrizione d’ufficio al SIECIC“.
Si segnala in ogni caso che, secondo la Presidenza del Tribunale di Napoli, le opposizioni avverso le esecuzioni esattoriali di cui all’art 72 bis DPR 602173 vanno invece iscritte nel SICID come procedimenti del contenzioso civile.
Nell’uno e nell’altro caso, però, “si ritiene che non debba essere percepito alcun tipo di contributo unificato per la fase c. d. incidentale” né di bollo: pertanto NON va versata neanche la marca da euro 27,00.
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