Quesiti e risposte: per la notifica di “duplicati informatici”, come si fa per la procura allegata al d.i.?

Quesiti e risposte: per la notifica di “duplicati informatici”, come si fa per la procura allegata al d.i.?

D: Alla luce  della Legge 132/15 che ha convertito in legge il DL. 83/15, in virtù della quale almeno ad oggi è possibile notificare a mezzo pec solo il duplicato informatico, dovendo procedere alla notifica a mezzo pec di un decreto ingiuntivo, allego il duplicato informatico del ricorso, del provvedimento emesso dal giudice nonché della procura. Cosa fare se il duplicato della procura scaricato dal PCT risulti illeggibile come mi sta capitando? Allego la copia informatica attestandone la conformità?

R: Premetto che, per ragioni ancora inspiegate, il PdA ministeriale (pst.giustizia.it) non consente di estrarre dai registri informatici i duplicati degli allegati, ma solo quelli dell’atto principale: ciò che, invece, consentono altri PdA privati, tra i quali “accessogiustizia” di Lextel, come si può verificare confrontando le immagini qui sotto riprodotte

Duplicati e copie da accessogiustizia

Schermata documenti da accessogiustizia.it

Schermata documenti da pst.giustizia.it

Schermata documenti da pst.giustizia.it

Ciò detto, volendo notificare anche il duplicato (della copia) ad litem, occorrerà scaricarlo da un diverso punto di accesso. Ma vanno fatte due precisazioni:

a) la prima attiene al fatto che la procura alle liti si “autentica” ex art. 83 cpc con la sola apposizione della firma digitale, non occorrendo alcuna attestazione di conformità (riconducendosi la copia informatica della procura nell’alveo delle copie ex art. 22 comma 1 del CAD e non in quelle ex art. 22, comma 2). Ne discende che, se del caso, potresti validamente notificare la copia della procura cartacea che detieni e custodisci in originale cartaceo, autenticando la copia informatica mediante una semplice firma digitale, senza porti alcun problema di attestazione separata;

b) la seconda – assorbente –  riguarda il fatto che, in fase di notifica di un d.i., la notifica della procura non è essenziale, come del resto chiarito da una non recentissima sentenza del Tribunale di Milano (Trib. Milano, sent. 14 gennaio 2010, n. 393, est. Consolandi).

robertoarcella

2 commenti

avvopado Scritto il11:59 - 26 Ottobre 2015

Personalmente dall’entrata in vigore della L. 132/15 ho sospeso di notificare via PEC i decreto ingiuntivi poiché il duplicato del provvedimento del giudice non contiene la data di emissione ed il numero del decreto. A ciò si aggiunge il fatto che l’art. 643 al secondo comma precisa “il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica”. Onde evitare eccezioni, purtroppo, ho optato – mio malgrado e con molto rammarico – per le notifiche tradizionali fino a quando non verranno pubblicate le istruzioni ministeriali. Sbaglio? Mi piacerebbe molto ritornare a notificare via PEC i decreti ingiuntivi …

avvspaesato Scritto il09:46 - 27 Ottobre 2015

Buongiorno,
ho un problema simile a quello esposto da avvopado: a seguito dell’accoglimento di un ricorso per ingiunzione di pagamento, il giudice emette il decreto.
Orbene, all’atto della notifica scarico da accessogiustizia il ricorso ed il decreto, entrambi in formato “duplicato informatico” e invio tutto pro posta essendo autorizzato.
Che errore ho commesso? Avrei dovuto scaricare in formato “copia informatica”?
Devo aspettarmi un’eventuale eccezione sulla notifica e, in estrema ratio, una dichiarazione di nullità della notifica? Posso eventualmente sanare in qualche modo?
Grazie

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