Con il D.lgs. 164/2024 scompare dal novero degli atti che l’avvocato sarà tenuto a depositare (dal 26/11/2024) la “nota di iscrizione a ruolo“. Era da tempo a tutti nota la superfluità di tale atto, dal momento che le informazioni in esso contenute sono identiche a quelle inserite nel “datiatto.xml” all’atto della formazione della busta di deposito telematico.
Il legislatore è quindi intervenuto modificando l’art. 165 c.p.c. (per il procedimento di cognizione), nonché tutte le norme in materia di esecuzione (518, 521-bis, 543, 547, 159-bis disp. att., 164-ter disp. att.) e, infine,l’art. 196-quater disp. att. c.p.c., con l’eliminazione di ogni riferimento alla NIR.
Sul piano pratico, sarà necessario un aggiornamento dei redattori, oltre che degli schemi XSD lato Ministero, che dovranno eliminare ogni controllo sull’esistenza della Nota e sulla relativa firma. Qualche problema sussisterà in relazione ai pignoramenti, per i quali – giova ricordarlo – la NIR costituisce l’ atto principale, di tal che a schemi ministeriali invariati non si potrà non depositarla. Attendiamo, sul punto, le determinazioni della DGSIA.
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