A margine di Cass. civ., sez. III, ord. 20 giugno 2026, n. 20945 (Pres. Frasca, Est. Saija)
di Roberto Arcella
Con l’ordinanza n. 20945 del 2026 la Terza Sezione della Cassazione affronta, per la prima volta ex professo in sede di legittimità, una questione che la contrattazione telematica poneva da tempo senza trovare risposta: se e come la «doppia sottoscrizione» che l’art. 1341, comma 2, c.c. esige per le clausole vessatorie si trasponga nel contratto concluso on line. La risposta della Corte è netta nel suo assunto di fondo, e va condivisa; è però costruita su un apparato categoriale che, muovendo da un precedente datato, smarrisce per strada il termine medio dell’intera materia. Vale la pena ripercorrerla, perché il principio di diritto che ne discende è destinato a fare testo ben oltre la vicenda decisa.
La controversia nasce, nella sua veste processuale, da un regolamento di competenza. Un’impresa, utente professionale, conviene il proprio fornitore di energia elettrica dinanzi al Tribunale di Viterbo per contestare un incremento unilaterale del prezzo; il fornitore eccepisce l’incompetenza territoriale, invocando la clausola di foro esclusivo (Roma) contenuta nelle condizioni generali. In sede di regolamento il resistente insiste sulla validità della clausola: il contratto era stato concluso mediante procedura touch point, con adesione al form web e completamento tramite «spunta» di vari flag, sicché la clausola sarebbe stata «specificamente» approvata «con doppio flag».
È qui che la Corte enuncia il principio destinato a superare i confini della questione di competenza: perché le clausole vessatorie inserite in contratti conclusi per via telematica siano efficaci occorre la «doppia firma» secondo i canoni dell’art. 1341, comma 2, c.c., non essendo sufficiente la mera «flaggatura» della casella; e a tal fine il prestatore deve predisporre sul proprio sito un apposito form, nel percorso dedicato alla conclusione del contratto on line, che consenta al firmatario di approvare specificamente la clausola «mediante la firma elettronica o c.d. digitale leggera». La conclusione applicativa, nel caso concreto, è difficilmente contestabile: dall’esame del contratto, versato in atti come semplice pdf, la Corte esclude che la clausola di foro sia stata specificamente approvata.
Nell’assunto di fondo la Corte ha ragione, e la decisione si iscrive con coerenza nella tradizione consolidata sull’art. 1341, comma 2, c.c. La norma sottrae efficacia alle clausole vessatorie – tra cui espressamente le «deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria» – che non siano «specificamente approvate per iscritto». La dottrina vi ha da tempo colto il sistema della «doppia sottoscrizione»: la prima firma investe il contratto nel suo complesso, la seconda deve riguardare specificamente le clausole onerose, richiamate in modo idoneo mediante il numero d’ordine, il titolo o l’oggetto. Coerentemente, la giurisprudenza esige una sottoscrizione «separata e distinta» da quella apposta in calce alle condizioni generali, non bastando un’unica firma ancorché immediatamente successiva a una dichiarazione di approvazione (Cass. n. 12455/1997; Cass. n. 1637/2002); né vale il «richiamo cumulativo» o «in blocco» delle condizioni, che non garantisce l’attenzione del contraente verso la clausola a lui sfavorevole «confusa tra le altre» (Cass. n. 4452/2006; Cass. n. 9492/2012; Cass. n. 2970/2012). La ratio, del resto, non è soltanto protettiva del contraente debole, ma volta a garantire la «contrattualità effettiva» delle clausole onerose, che devono formare oggetto di un’approvazione «vera e propria» (Cass. n. 3407/1986).
Da qui la piana estensione al contesto digitale: la funzione di richiamo dell’attenzione, cuore del requisito, non si soddisfa con un gesto ambiguo e per definizione seriale come il «click» su una casella. La «spunta» che vale come adesione all’offerta non può, ripetuta, tramutarsi in approvazione specifica di una clausola vessatoria. Su questo l’ordinanza è persuasiva, e anzi colma un vuoto, giacché il tema della trasposizione telematica della doppia firma era rimasto sostanzialmente assente tanto nella manualistica sull’art. 1341 quanto nella giurisprudenza di legittimità. Il problema è come la Corte vi arriva, e con quali categorie tecniche.
L’ordinanza ragiona su un’alternativa binaria: da un lato la «firma digitale» (o firma «forte», «pesante»); dall’altro la «firma elettronica (o c.d. digitale leggera)», che il principio di diritto identifica testualmente con la definizione dell’art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS). In mezzo, nulla. Ed è qui l’equivoco genetico.
Il diritto vigente non conosce due, bensì almeno tre gradi di firma elettronica, la cui disciplina non si gioca sull’asse «forte/leggera» ma su quello, normativamente definito, dell’efficacia formale e probatoria: la firma elettronica «semplice» (art. 3, n. 10, eIDAS); la firma elettronica avanzata (FEA), che soddisfa i requisiti dell’art. 26 (connessione univoca al firmatario, sua identificazione, creazione con mezzi sotto l’esclusivo controllo del firmatario, collegamento ai dati sottoscritti in modo da rilevarne ogni successiva modifica); la firma elettronica qualificata (FEQ), cui l’art. 25, § 2, attribuisce effetti equivalenti alla firma autografa, e di cui la firma digitale dell’art. 1, lett. s, del Codice dell’amministrazione digitale è la species italiana. La chiave di volta, che la Corte non menziona, è l’art. 20, comma 1-bis, CAD: il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia dell’art. 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale, altra firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata; in tutti gli altri casi l’idoneità del documento a integrare la forma scritta e il suo valore probatorio sono «liberamente valutabili in giudizio».
La norma ribalta l’impostazione dell’ordinanza. Ai fini della forma scritta la linea di displuvio non passa tra firma «digitale forte» e firma «leggera», ma tra le firme che soddisfano ex lege la forma scritta – FEA, FEQ e firma digitale, poste sul medesimo piano quanto all’efficacia – e la sola firma «semplice», rimessa alla libera valutazione del giudice. Che la firma semplice non equivalga di per sé a scrittura privata è, del resto, quanto la stessa Terza Sezione aveva di recente ribadito, ragionando correttamente sugli artt. 20-21 CAD: la e-mail non sottoscritta con firma qualificata o digitale integra la forma scritta solo ad probationem e, se contestata, sulla base della libera valutazione del giudice (Cass., sez. III, n. 14046/2024; e v. Cass., sez. II, n. 22012/2023, sul difetto di valore di scrittura privata della e-mail semplice). Ne discende il corollario che l’ordinanza avrebbe dovuto trarre: se la firma che approva la clausola fosse davvero la sola firma «semplice», essa non soddisferebbe il «per iscritto» dell’art. 1341, restando elemento liberamente valutabile. La firma che integra quel requisito, nel documento informatico, è la firma elettronica avanzata – precisamente il termine medio che la Corte omette.
La FEA non è una firma «forte» affievolita né una «leggera» irrobustita: è una categoria a sé, la cui affidabilità non riposa su un certificato qualificato, ma sulla soluzione di firma predisposta dall’erogatore e sul flusso procedimentale che la governa. È il modello della firma bancaria o assicurativa «erogata» – la firma grafometrica su tavoletta o quella con codice OTP trasmesso via sms o e-mail – in cui l’univoca riconducibilità al firmatario e l’esclusivo controllo discendono non da un certificato, ma dall’architettura tecnico-organizzativa e dall’accordo che lega il firmatario all’erogatore (accordo che il d.P.C.M. 22 febbraio 2013, art. 57, impone di sottoscrivere a monte come condizione di attivazione del servizio). Ne segue che la validità della «seconda firma» sulla clausola vessatoria non è questione di «forza» della firma, ma di conformità del flusso ai requisiti dell’art. 26 eIDAS, da accertare esaminando la soluzione di FEA e l’accordo che la disciplina, non liquidando la questione con la formula «firma digitale vs flaggatura».
L’ancoraggio datato: *Cass.* n. 9413/2021
L’errore si annida nel precedente su cui l’ordinanza dichiaratamente si fonda, Cass., sez. I, n. 9413/2021, resa in materia di contratti bancari a proposito di un’operatività attivata col «point and click» nell’area riservata del cliente. Quella pronuncia distingue la «firma elettronica (o firma digitale leggera)» dalla «firma digitale avanzata o pesante», affermando l’idoneità della prima a soddisfare la forma scritta ad substantiam «ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 445 del 2000, come novellato dall’art. 6 del d.lgs. n. 10 del 2002».
Due i profili critici che tale adesione trascina con sé. Il primo, terminologico ma non innocuo: la locuzione «firma digitale avanzata o pesante» sovrappone in un unico sintagma ciò che l’eIDAS tiene distinto, la firma avanzata (art. 3, n. 11) e quella qualificata o digitale (art. 3, n. 12); e la definizione che quella sentenza offre della firma «avanzata o pesante» è, parola per parola, la definizione di firma avanzata dell’art. 26 eIDAS. La FEA è dunque presente nel precedente, ma sotto mentite spoglie, assorbita nel polo «forte». L’ordinanza del 2026 eredita l’equivoco e lo aggrava, traducendolo in un principio che nomina soltanto «firma digitale» e «firma leggera». Il secondo profilo è di diritto intertemporale, e più radicale: l’equazione tra firma «leggera» e forma scritta ad substantiam è tratta dall’art. 10 d.P.R. n. 445/2000, assetto travolto prima dal CAD e poi dall’eIDAS, che hanno riservato l’automatica idoneità alla forma scritta alle sole FEA, FEQ e firma digitale, degradando la firma semplice a elemento liberamente valutabile. Fondare nel 2026 la disciplina della sottoscrizione informatica della clausola vessatoria su una norma superata significa importare, nel cuore del principio di diritto, una premessa maggiore non più vera – tanto più che la stessa Terza Sezione, in Cass. n. 14046/2024, aveva già ricostruito la materia sugli artt. 20-21 CAD.
L’art. 1341, comma 2, cumula due predicati, «specificamente approvate per iscritto», che rispondono a domande logicamente distinte e che l’ordinanza tratta come una sola. La prima è di forma: con quale strumento, nel documento informatico, si integra il «per iscritto»? La risposta la dà l’art. 20 CAD: per i contratti a forma libera (qual è la somministrazione sub iudice) occorre almeno una FEA, non la firma «semplice», ma neppure necessariamente la «firma digitale» in senso stretto che l’ordinanza pone come standard di partenza. La seconda è di specificità: quell’atto è distinto e dedicato alla clausola, o è confuso nell’adesione al contratto nel suo insieme? Qui operano i canoni tradizionali della doppia sottoscrizione – separazione, autonoma collocazione, richiamo per numero, titolo o oggetto (Cass. n. 12708/2014, richiamata dalla stessa ordinanza; Cass. n. 17289/2004; Cass. n. 10285/2002). È su questo piano, e non su quello del «tipo» di firma, che si misura la differenza tra la «spunta» e l’«approvazione»: non perché il flag sia una firma debole, ma perché non è un atto distinto né specifico.
Le due domande sono indipendenti. Una FEA apposta una tantum sull’intero contratto soddisfa la forma ma non la specificità (varrebbe come «richiamo in blocco»); una firma «semplice» apposta su un form dedicato soddisferebbe forse la specificità ma non la forma. La combinazione richiesta dall’art. 1341, comma 2, nel documento informatico è dunque una sola: una FEA (o firma superiore) apposta con atto distinto e specificamente riferito alla clausola vessatoria. L’ordinanza intercetta correttamente il versante della specificità, ma sbaglia quello della forma, collocandovi la firma «leggera» in luogo della FEA; e, fondendo i due piani, enuncia un principio che sul primo dice troppo (pretende la «firma digitale») e sul secondo dice troppo poco (si appaga della firma «leggera» purché «dedicata»).
L’ordinanza ha il merito di affermare, per la prima volta e a chiare lettere in sede di legittimità, che nel contratto telematico tra professionisti (o B2B, come si direbbe oggi) la clausola vessatoria non si perfeziona con un click e che l’art. 1341, comma 2, c.c. conserva pieno vigore anche on line, dovendosi se del caso coordinarlo con l’art. 1342 c.c., giacché il form web è, a tutti gli effetti, il modulo o formulario del nostro tempo. Il principio, nel suo nucleo assiologico, va condiviso. Non convince, invece, l’apparato categoriale: muovendo da un precedente che confonde la firma avanzata con quella «pesante» e che àncora la forma scritta a una norma abrogata, la Corte costruisce il principio su un binomio che ignora il termine medio della materia e la disciplina dell’art. 20 CAD.
La ricostruzione preferibile è allora la seguente: perché la clausola vessatoria inserita in un contratto telematico a forma libera sia efficace ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., occorre che essa sia approvata dal firmatario con una firma elettronica almeno avanzata, idonea ex art. 20, comma 1-bis, CAD a soddisfare la forma scritta, apposta con un atto distinto (ovvero con una doppia firma elettronica) e specificamente riferito alla clausola, come tale non confondibile con l’adesione al contratto nel suo complesso; e la verifica di tale approvazione impone di esaminare la soluzione di firma e il flusso procedimentale fissati nell’accordo che lega il firmatario all’erogatore, non essendo di per sé sufficiente né la mera «spunta» della casella, né, all’opposto, la sola predisposizione di un form «dedicato» che non realizzi una firma idonea alla forma scritta. La «doppia firma», nel documento informatico, non è insomma una firma «doppiamente forte»: è una firma avanzata (o anche digitale – elettronica qualificata) e distinta dalla prima, espressamente riferita all’approvazione specifica delle clausole. Ed è appena il caso di osservare che proprio la sedes materiae – la contrattazione bancaria, finanziaria e assicurativa retail, dove la FEA «erogata» è ormai lo standard – renderà quanto mai frequente l’occasione di applicare, e si spera di affinare, il principio qui affermato.
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