La prova dell’inserimento dell’atto da notificare nell’area web: avvocato e UNEP, quali differenze

La prova dell’inserimento dell’atto da notificare nell’area web: avvocato e UNEP, quali differenze

Il perfezionamento delle notificazioni telematiche non andate a buon fine per causa imputabile al destinatario

di Roberto Arcella, avvocato del Foro di Napoli

Sommario: 1. Il problema e la tesi. – 2. Il previgente vuoto di tutela e il suo superamento: da Cass., Sez. Un., n. 28452/2024 all’area web. – 3. Il meccanismo del perfezionamento sussidiario: l’inserimento nel portale dei servizi telematici. – 4. Il presupposto oggettivo: la causa imputabile al destinatario e la sua prova. – 5. Il cuore del problema: la documentazione dell’avvenuta notificazione. – 5.1. L’ufficiale giudiziario e la relata fidefacente. – 5.2. L’avvocato, la tassatività dell’art. 6 l. n. 53/1994 e l’onere di deposito del pacchetto. – 6. La ratio della differenza: la diversa fonte della fede. – 7. Il quadro operativo del deposito a carico dell’avvocato. – 8. Conclusioni e rilievi pratici.

1. Il problema e la tesi

La progressiva digitalizzazione del procedimento notificatorio ha reso la posta elettronica certificata lo strumento tendenzialmente obbligatorio per la notificazione degli atti, tanto ove essa sia eseguita dall’ufficiale giudiziario (art. 149-bis c.p.c.), quanto ove sia compiuta in proprio dall’avvocato (art. 3-ter l. 21 gennaio 1994, n. 53), quanto ancora nelle comunicazioni e notificazioni di cancelleria (art. 136 c.p.c.). A questa centralità corrisponde, però, un accidente ricorrente: la notificazione telematica che non giunga a buon fine, vale a dire quella per cui il sistema, in luogo della ricevuta di avvenuta consegna, generi un avviso di mancata consegna.

Il legislatore della riforma – con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e con il correttivo di cui al d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 – ha risolto la questione distinguendo a seconda che la mancata consegna dipenda da una causa imputabile o non imputabile al destinatario, e prevedendo, per la sola prima ipotesi, un meccanismo di perfezionamento sussidiario: l’inserimento dell’atto in un’area riservata (l’area web) collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Decorsi dieci giorni dall’inserimento, ovvero, se anteriore, alla data di accesso del destinatario, la notificazione si ha per eseguita.

Sul piano sostanziale, il meccanismo è identico per l’ufficiale giudiziario e per l’avvocato. Cambia, invece, il piano della prova, cioè della documentazione da versare in atti per dimostrare l’avvenuta notificazione. L’asimmetria discende dalla diversa natura giuridica dei due soggetti e delle rispettive attestazioni: all’ufficiale giudiziario basta dichiarare, nella relata, di avere provveduto all’inserimento nell’area web, perché quella dichiarazione è assistita da pubblica fede; l’avvocato, che della medesima fede non dispone, deve depositare l’intero pacchetto documentale (l’atto, la relata, la ricevuta di mancata consegna e la certificazione generata dal portale), idoneo a provare con fonti oggettive ciascun segmento della fattispecie.

2. Il previgente vuoto di tutela e il suo superamento: da Cass., Sez. Un., n. 28452/2024 all’area web

Per apprezzare la portata dell’innovazione occorre muovere dal regime anteriore. Nella disciplina precedente al d.lgs. n. 149/2022 mancava uno strumento idoneo a neutralizzare l’inerzia o l’imperizia del destinatario, con la conseguenza che l’avviso di mancata consegna arrestava il procedimento notificatorio, esponendo il notificante al rischio di decadenza.

Su questo terreno era maturato un netto contrasto giurisprudenziale, poi composto dalle Sezioni Unite con la sentenza 5 novembre 2024, n. 28452.[1] Da un lato si collocava l’orientamento fondato sull’autoresponsabilità del destinatario, secondo cui la saturazione della casella (la cosiddetta casella piena) integra un evento a lui imputabile ed equiparabile alla consegna; dall’altro l’orientamento per cui la notifica si perfeziona solo con la ricevuta di avvenuta consegna, poiché la legge richiede tale riscontro per garantire l’effettiva disponibilità dell’atto, escludendo una fictio iuris che attribuisca effetti alla mancata consegna. Le Sezioni Unite hanno affermato che, nel regime antecedente alla riforma, la notificazione telematica eseguita dall’avvocato non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario, ma solo se venga generata la ricevuta di avvenuta consegna; con la conseguenza che il notificante, per evitare la decadenza, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio, beneficiando della conservazione degli effetti dal momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione.

L’area web è la risposta a quel vuoto: consente oggi di superare l’arresto del procedimento notificatorio quando il mancato recapito dipenda da un contegno del destinatario.

3. Il meccanismo del perfezionamento sussidiario: l’inserimento nel portale dei servizi telematici

La disposizione cardine per l’avvocato è l’art. 3-ter, comma 2, l. n. 53/1994, nel testo riscritto dal correttivo e vigente dal 26 novembre 2024, a mente del quale, «se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’avvocato la esegue mediante inserimento dell’atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata».

Speculare è la previsione dettata per l’ufficiale giudiziario dall’art. 149-bis, settimo comma, c.p.c., a tenore del quale, «se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’ufficiale giudiziario la esegue mediante inserimento dell’atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata».

Le due norme sono, sul piano del contenuto precettivo, sovrapponibili: identico è l’atto (l’inserimento nel portale), identica è la dichiarazione richiesta (sulla sussistenza dei presupposti), identico è il momento perfezionativo (il decimo giorno o l’accesso anteriore). Si tratta, in sostanza, di un domicilio digitale di piattaforma, non corrispondente ad un indirizzo di posta elettronica certificata, e forzoso, al quale si accede quando la notifica al domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi sia fallita per causa imputabile al destinatario; un modello analogo, quanto alla struttura, a quello previsto per gli atti impositivi dall’art. 60-ter d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.[2]

Va precisato che l’area riservata di cui all’art. 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cui il testo originario dell’art. 3-ter faceva rinvio, non è mai stata realizzata; di qui la sospensione dell’efficacia della disposizione fino al 31 dicembre 2024 e, infine, la riscrittura ad opera del correttivo, che ha sostituito quel rinvio con l’area generata dal portale ministeriale.[3] Del medesimo strumento devono avvalersi anche gli Uffici NEP, ai sensi dell’art. 149-bis c.p.c., e le cancellerie per le comunicazioni di cui all’art. 136 c.p.c.

4. Il presupposto oggettivo: la causa imputabile al destinatario e la sua prova

Il ricorso all’area web è consentito soltanto quando la mancata consegna sia imputabile al destinatario. Ove, invece, la causa non gli sia imputabile, la notificazione deve essere eseguita con le modalità ordinarie: a mezzo del servizio postale o dell’ufficiale giudiziario, ai sensi degli artt. 137 e seguenti c.p.c. (art. 3-ter, comma 3, l. n. 53/1994). La linea di confine tra le due ipotesi non è rimessa all’apprezzamento discrezionale del notificante, ma va ricostruita alla luce delle specifiche tecniche AgID sulla posta elettronica certificata e della tassonomia degli errori ivi codificata: devono ritenersi imputabili al destinatario gli eventi riconducibili ai codici da 1 a 7 (fra i quali, tipicamente, la casella satura o piena e la casella non più attiva), sempre che l’indirizzo del destinatario sia stato correttamente estratto da uno dei pubblici elenchi di cui all’art. 16-ter d.l. n. 179/2012.[4]

Sul piano probatorio, il fatto costitutivo che legittima il ricorso all’area web non è la mera affermazione del notificante, ma l’oggettivo esito negativo della trasmissione, quale documentato dall’avviso (o ricevuta) di mancata consegna. Tale avviso, recapitato al mittente decorse ventiquattro ore dall’invio, reca un codice numerico, l’indicazione del gestore e un testo esplicativo dell’errore, ed è sottoscritto (sigillato) dal gestore del servizio: è dunque un documento la cui attendibilità non dipende dal notificante, ma dal terzo qualificato che lo ha generato. È questo il documento che, nel pacchetto dell’avvocato, assolve la funzione di provare il presupposto; nel fac-simile predisposto a fini illustrativi esso è costituito da una delivery status notification attestante il rifiuto definitivo del server destinatario (es.: errore 550, casella inesistente).

5. Il cuore del problema: la documentazione dell’avvenuta notificazione

Sul terreno della prova le due figure divergono: l’ufficiale giudiziario documenta l’avvenuta notificazione con la sola relata, mentre l’avvocato deve versare in atti un pacchetto documentale articolato. La ragione sta nella diversa natura delle rispettive attestazioni.

5.1. L’ufficiale giudiziario e la relata fidefacente

L’ufficiale giudiziario è pubblico ufficiale in ragione del suo status, ai sensi dell’art. 357 c.p. La relazione di notificazione che egli redige – prescritta, in via generale, dall’art. 148 c.p.c. e, per la notifica telematica, dall’art. 149-bis, quarto comma, c.p.c., come documento informatico separato sottoscritto con firma digitale – è un atto pubblico munito di efficacia probatoria privilegiata: fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto l’ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza o essere stato da lui compiuto (art. 2700 c.c.).

Ne discende una conseguenza decisiva. Quando l’ufficiale giudiziario dichiara, nella relata, di avere proceduto all’inserimento dell’atto nell’area web, quella dichiarazione è essa stessa coperta da pubblica fede: la sua parola è, tecnicamente, la prova dell’inserimento. Lo stesso vale per la dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti, che egli rende all’interno del medesimo atto fidefacente.

Il modello di relata predisposto dal Ministero della Giustizia per gli Uffici NEP consiste in un unico documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e sostitutivo, come vi si legge, del documento cartaceo e della firma autografa, che racchiude tre segmenti: la relazione in senso proprio (l’attestazione di avere notificato l’atto a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo estratto dall’elenco indicato); l’indicazione dell’esito e delle ricevute; e, infine, l’attestazione, resa ai sensi dell’art. 149-bis, settimo comma, c.p.c., di avere provveduto, «stante l’impossibilità di eseguire la notificazione a mezzo PEC ovvero il suo esito negativo per causa imputabile al destinatario», all’inserimento della notifica nell’area web, con la precisazione che la notificazione si avrà per eseguita decorsi dieci giorni o alla data anteriore di accesso.

La relata, inoltre, non allega le ricevute di posta certificata, ma ne riporta la sola impronta di hash (l’impronta della ricevuta di accettazione e quella della ricevuta di consegna). L’ufficiale giudiziario può così ridurre le ricevute a una mera stringa di caratteri all’interno della propria relazione, perché a fare fede è la sua attestazione, non il documento informatico in sé. Al giudice, per riscontrare la regolarità della notificazione, basta la relata: essa prova, con l’efficacia dell’art. 2700 c.c., tanto l’infruttuoso tentativo telematico quanto l’inserimento nell’area web e il conseguente perfezionamento.

5.2. L’avvocato, la tassatività dell’art. 6 l. n. 53/1994 e l’onere di deposito del pacchetto

Radicalmente diversa è la posizione dell’avvocato. La qualità di pubblico ufficiale non gli compete in ragione dello status, ma gli è attribuita dalla legge in via funzionale e circoscritta. L’art. 6 l. n. 53/1994 stabilisce, infatti, che «l’avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto». L’elencazione è tassativa – e non potrebbe essere altrimenti, considerate le implicazioni penali che la qualifica porta con sé – e non contempla l’art. 3-ter.[5]

L’omissione non è casuale né colmabile in via interpretativa. Ne discende che, quando l’avvocato rende la dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti e procede all’inserimento dell’atto nell’area web ai sensi dell’art. 3-ter, comma 2, non opera quale pubblico ufficiale e non beneficia delle garanzie tipiche di quella funzione: la sua attestazione documenta l’attività svolta, ma non come atto assistito da pubblica fede.

Occorre però delimitare il fenomeno. L’avvocato notificante non è privo, in radice, di fede pubblica: la relata di notificazione della PEC originaria è redatta ai sensi dell’art. 3-bis, richiamato dall’art. 6, ed è quindi pienamente fidefacente quanto al tentativo di notifica telematica. Difetta di pubblica fede, invece, il segmento successivo e distinto, riconducibile all’art. 3-ter: la dichiarazione sui presupposti e l’attestazione dell’inserimento nell’area web. L’avvocato fa fede di avere tentato la notifica PEC, ma non di averla perfezionata, con l’efficacia privilegiata propria dell’ufficiale giudiziario, mediante inserimento nel portale.

Da questa lacuna discende l’onere di documentare l’avvenuta notificazione aliunde, cioè attraverso fonti probatorie oggettive e non dipendenti dalla parola del notificante. L’avvocato deve perciò versare in atti un pacchetto informatico, firmato digitalmente. Tale pacchetto, in formato compresso .zip, contiene:

  1. Il certificato di avvenuta notifica, generato dal portale dei servizi telematici. Tale documento, sigillato elettronicamente, reca l’emblema della Repubblica e attesta che la notifica, richiesta dall’avvocato nei confronti del destinatario e inserita in una certa data, non ha avuto esito, «stante l’impossibilità di eseguire la notifica a mezzo PEC ovvero il suo esito negativo per causa imputabile al destinatario, come da dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegata», e che, decorsi dieci giorni dall’inserimento, «la notificazione in oggetto si ha per avvenuta». La sua efficacia probatoria non deriva dall’avvocato, ma dal fatto di essere un documento informatico formato da un sistema informatico della pubblica amministrazione (artt. 20 e seguenti del codice dell’amministrazione digitale): è il portale ministeriale, non il difensore, ad attestare oggettivamente l’inserimento e il decorso del termine.
  2. L’atto notificato, oggetto della notificazione.
  3. La relata di notificazione, redatta dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis e, come detto, coperta da pubblica fede quanto al tentativo telematico.
  4. La ricevuta di mancata consegna della posta certificata, in formato nativo (il messaggio con estensione .eml), che prova il presupposto della causa imputabile e la cui attendibilità è garantita dal sigillo del gestore.

Il contrasto con la relata dell’ufficiale giudiziario è, quindi, netto. Là dove l’ufficiale può ridurre le ricevute a una mera impronta di hash all’interno della propria attestazione fidefacente, l’avvocato deve depositare la ricevuta di mancata consegna nel suo formato nativo e, soprattutto, deve corredarla della certificazione generata dal portale: non gli è consentito sostituire alla prova documentale la propria dichiarazione, per la semplice ragione che quest’ultima, quanto all’inserimento nell’area web, non fa fede.

6. La ratio della differenza: la diversa fonte della fede

La divergenza tra i due regimi documentali riposa su una ragione che può così sintetizzarsi: muta la fonte della fede.

Per l’ufficiale giudiziario la fede è nel soggetto. Egli è pubblico ufficiale a pieno titolo e la sua relata è un atto pubblico: la prova dell’inserimento nell’area web è, perciò, immanente alla sua dichiarazione. Nulla egli deve aggiungere alla propria parola, che vale come prova privilegiata fino a querela di falso.

Per l’avvocato la fede non è nel soggetto, quanto all’attività ex art. 3-ter. Poiché l’art. 6 non estende a quella attività la qualifica di pubblico ufficiale, la prova dell’avvenuta notificazione va attinta da fonti oggettive esterne: da un lato la ricevuta di mancata consegna, che promana dal gestore della posta certificata; dall’altro, e soprattutto, la certificazione generata dal portale dei servizi telematici, che promana da un sistema pubblico. Il pacchetto zip raccoglie queste fonti oggettive, che suppliscono alla fede pubblica di cui il difensore, per l’attività ex art. 3-ter, non dispone. La certificazione del portale è il perno del meccanismo: trasferisce sul sistema ministeriale l’attestazione dell’inserimento e del decorso del termine che l’avvocato non può rendere in forma fidefacente.

7. Il quadro operativo del deposito a carico dell’avvocato

La ricostruzione trova conferma nella disciplina positiva della prova della notificazione telematica in proprio. L’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994 impone all’avvocato, in tutti i casi in cui debba fornire prova della notificazione, di depositare i documenti informatici che la comprovano, ricorrendo alla copia analogica con attestazione di conformità solo ove il deposito telematico non sia possibile. Coerentemente, l’art. 26, comma 5, del provvedimento DGSIA del 7 agosto 2024 prescrive che la trasmissione telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute e della copia dell’atto notificato avvenga inserendo l’atto notificato nella busta telematica e, come allegati, le ricevute pertinenti. In tutti gli uffici in cui è attivo il processo civile telematico – oggi la generalità, in forza dell’art. 196-quater disp. att. c.p.c. – è pertanto vietato documentare la notifica mediante la mera stampa che riproduca l’atto, il messaggio e le ricevute, dovendosi mettere a disposizione del giudice i documenti informatici nativi.[6]

Questo assetto, concepito per la notifica telematica andata a buon fine (dove il fulcro è la ricevuta di avvenuta consegna), si proietta, nella fattispecie che qui interessa, sul pacchetto di documenti idoneo a provare il perfezionamento sussidiario: l’atto, la relata, la ricevuta di mancata consegna e la certificazione del portale, riuniti nel medesimo contenitore informatico e sottoscritti digitalmente. La logica è la stessa: al giudice devono essere forniti i documenti informatici, non la parola del notificante.

8. Conclusioni e rilievi pratici

Il perfezionamento della notificazione telematica non andata a buon fine per causa imputabile al destinatario riposa, oggi, su un unico meccanismo sostanziale – l’inserimento nell’area web del portale dei servizi telematici, con perfezionamento al decimo giorno o all’accesso anteriore – comune all’ufficiale giudiziario e all’avvocato. La disciplina della prova, però, diverge, e la divergenza è coerente con la diversa natura dei due soggetti.

Se ne traggono due indicazioni operative speculari.

Per l’ufficiale giudiziario è sufficiente che la relata di notificazione – atto pubblico fidefacente – dia atto dell’esito negativo per causa imputabile al destinatario e dell’avvenuto inserimento nell’area web ai sensi dell’art. 149-bis, settimo comma, c.p.c.: la sua dichiarazione è, di per sé, prova del perfezionamento, al punto che le ricevute della posta certificata possono essere richiamate mediante la sola impronta di hash.

Per l’avvocato, viceversa, la dichiarazione non basta, perché l’art. 6 l. n. 53/1994 non estende all’attività di cui all’art. 3-ter la qualifica di pubblico ufficiale. Il difensore deve pertanto depositare il pacchetto documentale completo, comprensivo dell’atto notificato, della relata, della ricevuta di mancata consegna in formato nativo e della certificazione di avvenuta notifica generata dal portale: è quest’ultima, quale documento formato da un sistema pubblico, a fornire la prova oggettiva dell’inserimento e del decorso del termine che l’attestazione del difensore non è in grado di rendere in forma fidefacente.

Dal punto di vista del giudice chiamato al controllo, ne discende un criterio di verifica differenziato: nella notifica dell’ufficiale giudiziario, l’esame si appunta sulla relata e sulla sua regolarità formale; nella notifica in proprio dell’avvocato, esso deve estendersi alla completezza e alla congruenza del pacchetto, e in particolare alla presenza della ricevuta che documenta la causa imputabile e della certificazione del portale che attesta il perfezionamento. Là dove la fede pubblica del soggetto non soccorre, è la prova documentale oggettiva a doverne prendere il posto.

 

[1] Cass., Sez. Un., 5 novembre 2024, n. 28452 (Pres. D’Ascola, Rel. Vincenti), Rv. 672742-01. Il principio è riferito al regime anteriore al d.lgs. n. 149/2022; la riforma, introducendo il perfezionamento nell’area web, ne ha superato il presupposto per l’ipotesi di causa imputabile al destinatario.

[2] Area che, peraltro, in quel caso fa parte di un dominio gestito da soggetto privato (la società InfoCamere s.c.p.a.), a differenza dell’area del portale dei servizi telematici, gestita direttamente dal Ministero della giustizia.

[3] L’efficacia dei commi 2 e 3 dell’art. 3-ter l. n. 53/1994, introdotti dal d.lgs. n. 149/2022, era stata sospesa fino al 31 dicembre 2024 dall’art. 4-ter d.l. 10 maggio 2023, n. 51, convertito dalla l. 3 luglio 2023, n. 87, e successivamente prorogata; il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha poi riscritto le due disposizioni, in vigore dal 26 novembre 2024, sostituendo il rinvio all’area ex art. 359 c.c.i.i. con l’area generata dal portale ministeriale.

[4] L’individuazione delle fattispecie di mancata consegna imputabile e non imputabile va condotta alla luce delle specifiche tecniche AgID sulla posta elettronica certificata; sono da ritenersi imputabili al destinatario gli eventi riconducibili ai codici da 1 a 7, fermo restando, per gli eventi da 1 a 4, che l’indirizzo sia stato correttamente estratto da uno dei pubblici elenchi di cui all’art. 16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179.

[5] L’art. 6, comma 1, l. n. 53/1994 attribuisce la qualità di pubblico ufficiale «ad ogni effetto» all’avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli artt. 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’art. 5. L’art. 3-ter, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 e successivo all’impianto originario della legge, non figura nell’elenco; l’omesso richiamo, in una materia presidiata anche da sanzione penale, non tollera interpretazioni estensive o analogiche.

[6] Al principio si affianca l’orientamento, ispirato alla strumentalità delle forme, secondo cui, in assenza di contestazione della parte costituita, la prova della notificazione può essere data anche mediante la produzione delle copie informatiche dell’atto, del messaggio e delle ricevute (fra le altre, Cass., Sez. III, 4 novembre 2024, n. 28207). Si tratta, però, di temperamento operante sul piano del vizio e della sua sanatoria, che non elide l’onere primario di deposito dei documenti informatici nativi.

robertoarcella

Lascia un commento

Panoramica privacy

Questo sito utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e permettono al sistema di riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web ed ci aiutano a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.