D: Alla notifica via pec si applica il limite temporale previsto dall’art. 147 cpc ?
R: Ricordiamo, per chiarezza espositiva, che l’art. 147 c.p.c. stabilisce che “le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21″. Sull’applicabilità di tale norma alle notificazioni via PEC non v’è al momento giurisprudenza edita, ma il dibattito è piuttosto ampio.
In estrema sintesi, che chi sostiene che la norma abbia carattere generale e che si applichi conseguentemente alle notifiche via posta certificata ai sensi della L. 53/1994. Altri affermano, invece, che l’art. 147 c.p.c sarebbe norma a presidio della tranquillità del riposo e della riservatezza, che non potrebbero giammai risultare violate da una notifica che perviene, per definizione, in una casella postale. Pur propendendo personalmente per la seconda tesi, raccomando prudenza.
Se intendi approfondire l’argomento, Ti suggerisco la lettura dello scritto dei Colleghi Vitrani e Calorio, pubblicato su ilcaso.it o dell’articolo sul blog del Collega Juri Rudi
Aggiornamento:
Il DL 179/2012 è stato modificato dall’art. 45 bis L. 11 agosto 2014 n. 114 (conversione in Legge del DL 90/2014), con l’introduzione dell’art. 16 septies. Tale norma prevede che «La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo»
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