LA MANCATA O INDETERMINATA DICHIARAZIONE DEL VALORE E IL CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

LA MANCATA O INDETERMINATA DICHIARAZIONE DEL VALORE E IL CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Il campo «valore» negli schemi informatici (datiatto.xml) dopo l’abolizione della nota di iscrizione a ruolo e i limiti della presunzione di valore massimo (art. 13, comma 6, d.P.R. n. 115 del 2002)

Avv. Roberto Arcella – Foro di Napoli

  1. Premessa e delimitazione del tema.

L’art. 14 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prescrive che il valore del processo risulti da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo[1]; ove tale dichiarazione manchi, l’art. 13, comma 6, dispone che il processo si presuma del valore più elevato, con conseguente debenza del contributo unificato nella misura massima[2]. Nel processo civile telematico il valore è, oggi, uno fra i dati che il difensore riporta nel file di dati strutturati che accompagna l’atto (datiatto.xml).

Da qui la questione che si intende esaminare: se il campo «valore» non compilato, ovvero valorizzato a zero (0), integri di per sé la «mancanza» della dichiarazione rilevante ai fini dell’art. 13, comma 6, sì da giustificare l’applicazione del contributo nella misura massima; e se a tale conclusione conduca, in particolare, l’abolizione della nota di iscrizione a ruolo disposta dalla riforma cd. Cartabia.

  1. Il quadro normativo.

La misura del contributo unificato è graduata dall’art. 13, comma 1, per scaglioni di valore. Conviene osservare subito un dato che il seguito del discorso presuppone: per il valore indeterminabile la legge non rinvia allo scaglione più elevato, ma fissa importi propri, euro 237 per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace (lett. c) ed euro 518 per gli altri processi civili di valore indeterminabile (lett. d), a fronte degli euro 1.686 previsti per i processi di valore superiore a euro 520.000 (lett. g)[3]. L’indeterminabilità del valore riceve, dunque, una disciplina propria, e non è assimilata dal legislatore al valore massimo.

Quanto alla presunzione, l’art. 13, comma 6, la fa operare «se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14». La giurisprudenza di legittimità ne ha messo in luce il carattere di norma di chiusura, residuale e ad effetto sanzionatorio, rilevando che la sua funzione non è di punire in sé l’inosservanza di un onere formale, quanto di consentire la determinazione del contributo là dove il valore del processo non sia altrimenti conoscibile: lo scopo della disciplina, si è affermato, è «unicamente quello di determinare la misura del contributo unificato in relazione al valore della causa»[4]. Se questa è la funzione della norma, la sua applicazione dovrebbe arrestarsi là dove il valore risulti in altro modo conoscibile.

  1. Dal documento cartaceo al dato strutturato: la nota di iscrizione a ruolo e gli schemi informatici.

Il confronto fra il testo previgente e quello vigente delle disposizioni sull’iscrizione a ruolo consente una prima verifica. L’art. 168 c.p.c., che nel testo originario disponeva l’iscrizione a ruolo «su presentazione della nota d’iscrizione a ruolo» e ne prevedeva l’inserimento nel fascicolo d’ufficio, nel testo vigente non menziona più la nota: il cancelliere iscrive la causa a ruolo all’atto della costituzione e forma il fascicolo informatico d’ufficio[5]. Parallelamente, l’art. 71 disp. att. c.p.c., già rubricato «Nota d’iscrizione a ruolo» e volto a definirne il contenuto, è oggi rubricato «Iscrizione a ruolo della causa» e dispone che la parte che per prima si costituisce «indica negli schemi informatici» le generalità delle parti e del procuratore «nonché l’oggetto e il valore della domanda»[6].

Il raffronto suggerisce che la nota di iscrizione a ruolo non sia stata soppressa lasciando un vuoto: il suo contenuto, e segnatamente l’indicazione del valore della domanda, risulta trasfuso, per espressa scelta del legislatore, «negli schemi informatici». E gli schemi informatici ai quali la norma rinvia sembrano identificarsi con gli schemi XSD che presiedono alla formazione del file di dati strutturati (datiatto.xml), il cui impiego discende dall’obbligo generalizzato di deposito telematico[7]. In questa prospettiva si spiega anche la ratio dell’abolizione: era divenuto superfluo un documento che si limitava a riprodurre dati già altrimenti strutturati, giacché la nota duplicava il datiatto, del quale il datiatto è oggi l’erede funzionale. Il valore, se la lettura è corretta, resta un dato del canale di cancelleria, oggi veicolato in forma telematica.

  1. Le regole di compilazione del campo «valore» negli schemi tecnici (XSD).

Individuato nel datiatto.xml il documento che tiene luogo della nota di iscrizione a ruolo, occorre stabilire come, secondo le specifiche tecniche, il campo «valore» debba essere compilato. La risposta si trae dagli schemi XSD del processo civile telematico, adottati quali specifiche tecniche ai sensi dell’art. 34 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44; e conviene riportarne i dati nel dettaglio, poiché è su di essi che l’intero ragionamento si regge.

Nell’area del contenzioso civile (SICID), il file «tipi-atti.xsd» della versione base_v7 definisce il complexType «AttoIntroduttivo», struttura comune a tutti gli atti introduttivi. Nella sequenza dei suoi elementi figura «ValoreCausa», dichiarato di tipo «bt:Valuta» e recante l’attributo minOccurs=”0″, vale a dire facoltativo; a esso è associata un’annotazione di documentazione ufficiale del seguente tenore: «Valore della causa (ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 30 Maggio 2002, n.115); 0 se indeterminabile o esente». Immediatamente dopo compare l’elemento «ContributoUnificato», del pari dichiarato con minOccurs=”0″, la cui documentazione avverte che «l’assenza dell’elemento specifica l’esenzione del pagamento»[8].

Quanto al tipo di dato, il file «tipi-base.xsd» definisce «Valuta» come simpleType ottenuto per restrizione di «xs:float», con whiteSpace fissato a «collapse» e con il pattern «\p{Nd}*(\.\p{Nd}{2,2})?». L’espressione merita di essere letta: la classe «\p{Nd}» designa le cifre decimali, il quantificatore «*» ne ammette un numero qualsiasi, compreso lo zero, e il gruppo finale, reso facoltativo dal punto interrogativo, contempla la parte decimale a due cifre. Il tipo consente dunque, per costruzione, tanto la stringa «0» quanto la stringa vuota[9]. La prescrizione «0 se indeterminabile o esente», per parte sua, ricorre identica in tutte le versioni degli schemi ministeriali pubblicate dal 2022 a tutt’oggi: circostanza che ne esclude il carattere di peculiarità transitoria e, a maggior ragione, quello di sintomo di irregolarità.

Da questi elementi sembra potersi ricavare che il campo «valore» lasciato vuoto e il campo valorizzato a zero (0) non costituiscano, sul piano tecnico, un’omissione, ma la codifica prescritta di due situazioni distinte, il valore indeterminabile e l’esenzione. Chi digita zero, in altri termini, non tace: dichiara, nella forma che la specifica tecnica gli impone, che la causa è di valore indeterminabile o esente.

  1. L’idoneità del dato sul valore reso attraverso il canale di cancelleria.

Resta da verificare se il dato così reso sia idoneo a impedire l’operare della presunzione. La giurisprudenza di legittimità, muovendo dalle indicazioni ministeriali in materia, ha affermato che l’effetto sanzionatorio del comma 6 si riferisce soltanto alle ipotesi in cui non venga presentata alcuna dichiarazione sul valore della causa, e ha riconosciuto idoneità all’indicazione resa fuori delle conclusioni, purché datata, sottoscritta, presentata al momento dell’iscrizione a ruolo e acquisita al fascicolo d’ufficio: in tal caso l’indicazione vale come formale integrazione dell’atto ed è idonea a individuare lo scaglione. La Corte ha espressamente esteso il principio alla nota di iscrizione a ruolo, ritenendola, ove munita di data e firma, «pienamente idonea a contenere la specificazione del valore della causa»[10].

Accostato a tali requisiti, il datiatto.xml sembra possederli tutti, e in forma anzi più stringente: reca una data certa, coincidente con quella del deposito telematico; è sottoscritto, poiché confluisce nella busta telematica firmata digitalmente dal difensore; ed è inserito, per previsione di legge, nel fascicolo informatico d’ufficio che il cancelliere forma ai sensi dell’art. 168 c.p.c. vigente[11]. Se la nota cartacea era ritenuta idonea, non pare agevole negare la medesima idoneità allo strumento che ne ha assunto la funzione con garanzie di autenticità e di acquisizione al fascicolo non inferiori.

Nella stessa direzione sembra deporre l’insegnamento secondo cui la dichiarazione di valore resa ai fini del contributo è «indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo»[12]. Se ne ricava che l’accertamento del valore è affidato a un controllo, e non a un automatismo presuntivo ancorato all’assenza di una singola compilazione.

  1. La lettura del campo «valore» vuoto o pari a zero: un dovere di verifica graduato.

Se le premesse illustrate colgono nel segno, il campo «valore» vuoto o valorizzato a zero (0), che per prescrizione tecnica codifica le ipotesi del valore indeterminabile o dell’esenzione, non può essere senz’altro assimilato alla «mancanza» della dichiarazione ex art. 14. Da esso pare doversi far discendere, piuttosto, un dovere di verifica in capo alla cancelleria, articolabile nella scansione che segue.

6.1. La verifica dell’esenzione.

La verifica muove dall’accertare se l’atto rientri fra quelli esenti dal contributo unificato. In caso affermativo, dal campo vuoto o pari a zero non sembra potersi trarre conseguenza alcuna sul piano sanzionatorio: nessun contributo è dovuto e, a maggior ragione, non è dovuto il contributo nella misura massima. La conclusione si concilia con la stessa specifica tecnica, che contempla lo zero (0) anche per l’ipotesi di esenzione e che ricollega all’assenza dell’elemento «ContributoUnificato» proprio l’esenzione dal pagamento[13].

6.2. In difetto di esenzione: il valore indeterminabile e l’esame dell’atto.

Esclusa l’esenzione, il campo vuoto o pari a zero esprime la dichiarazione che la causa è di valore indeterminabile. Ne discende, per la cancelleria, il compito di esaminare l’atto per riscontrare se alla domanda possa essere attribuito un valore determinato. Due sono gli esiti possibili.

Il primo: se dall’esame dell’atto emerge che alla domanda è attribuibile un valore determinabile, la cancelleria applica quel valore e, ove risulti versato soltanto il contributo previsto per il valore indeterminabile (euro 237, ovvero euro 518 per i processi civili diversi da quelli di competenza esclusiva del giudice di pace), ingiunge l’integrazione della differenza[14].

Il secondo: se la domanda è effettivamente di valore indeterminabile e non esente, e risulta versato il contributo previsto per il valore indeterminabile, il contributo deve ritenersi correttamente corrisposto, senza che nulla sia dovuto a titolo di integrazione o di sanzione.

6.3. In via residuale: la presunzione di valore massimo.

Soltanto ove l’atto non consenta né di determinare il valore, né di riscontrare l’esenzione, e manchi ogni altra indicazione utile, la presunzione di valore massimo dell’art. 13, comma 6, riprende spazio. Essa si atteggia, in questa ricostruzione, a extrema ratio, riservata ai casi di totale e insuperabile assenza di elementi di valutazione, e non a conseguenza automatica di un campo non compilato o valorizzato a zero: conclusione che riflette, del resto, la funzione che alla norma è stata riconosciuta[15].

  1. Conclusioni.

Gli elementi raccolti inducono a ritenere che l’abolizione della nota di iscrizione a ruolo abbia inciso sulla forma dell’adempimento più che sulla sostanza del principio: il valore continua a essere comunicato alla cancelleria e da questa controllato, oggi attraverso gli schemi informatici che della nota hanno preso il posto, per espressa disposizione dell’art. 71 disp. att. c.p.c. vigente. Il datiatto.xml si presenta, in questa prospettiva, come l’erede funzionale della nota, e soddisfa i requisiti che la giurisprudenza ha ritenuto sufficienti a superare la presunzione.

Quanto al campo «valore» vuoto o valorizzato a zero (0), le regole tecniche esaminate portano a escludere che esso integri, di per sé, la «mancanza» della dichiarazione ex art. 14; ne discende piuttosto un dovere di verifica graduato: in primo luogo l’esenzione, dalla quale non deriva conseguenza sanzionatoria; in difetto, l’indeterminabilità, con esame dell’atto e conseguente applicazione del valore determinabile eventualmente emergente, accompagnata dall’ingiunzione di integrazione, ovvero conferma del contributo già versato per il valore indeterminabile; da ultimo, e solo in via residuale, la presunzione di valore massimo. Se il percorso qui seguito è corretto, l’applicazione del contributo unificato nella misura massima, in presenza di un campo «valore» vuoto o pari a zero e fuori dei casi di totale assenza di ogni indicazione, resta priva di fondamento.

[1] Art. 14, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: «Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito». Analoga prescrizione, per il processo tributario, è dettata dal comma 3-bis del medesimo articolo.

[2] Art. 13, comma 6, d.P.R. n. 115 del 2002: «Se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)».

[3] Art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002. La lett. c) prevede «euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace»; la lett. d) prevede «euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile»; la lett. g) prevede «euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000».

[4] Cass. civ., Sez. V, 29 ottobre 2020, n. 23874, resa in materia di contributo unificato tributario ma argomentata sulla nota del Ministero della giustizia del 29 settembre 2003, dettata per le giurisdizioni civili, e sulle indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze (circolare n. 1/DF del 21 settembre 2011; direttiva n. 2/DGT del 14 dicembre 2012). Nel passo recepito dalla Corte si legge che «l’effetto sanzionatorio della presunzione di valore di cui all’art. 13 T.U., comma 6, si riferisc[e] soltanto alle ipotesi in cui non venga presentata, sia pure successivamente all’atto introduttivo, alcuna dichiarazione sul valore della causa», e che la precisazione resa fuori dell’atto, purché sottoscritta e presentata al momento dell’iscrizione a ruolo, «deve considerarsi come una formale integrazione dell’atto introduttivo del giudizio»; ciò in quanto risulta comunque raggiunto lo scopo della norma, che è «unicamente quello di determinare la misura del contributo unificato in relazione al valore della causa».

[5] L’art. 168 c.p.c., nel testo originario, disponeva che il cancelliere iscrivesse la causa a ruolo «su presentazione della nota d’iscrizione a ruolo» e formasse il fascicolo d’ufficio «nel quale inserisce la nota d’iscrizione a ruolo»; nel testo vigente (per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164) l’inciso relativo alla nota è soppresso e il cancelliere «forma il fascicolo informatico d’ufficio».

[6] L’art. 71 disp. att. c.p.c., nel testo originario, era rubricato «Nota d’iscrizione a ruolo» e prevedeva che «la nota d’iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l’indicazione delle parti, del procuratore che si costituisce, dell’oggetto della domanda e della data di notificazione della citazione»; nel testo vigente è rubricato «Iscrizione a ruolo della causa» e prevede che la parte che per prima si costituisce «indica negli schemi informatici» le generalità e il codice fiscale delle parti e del procuratore, «nonché l’oggetto e il valore della domanda», oltre agli ulteriori dati richiesti dalla normativa tecnica.

[7] Art. 196-quater disp. att. c.p.c.: il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori «ha luogo esclusivamente con modalità telematiche», nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

[8] Schemi adottati quali specifiche tecniche del processo civile telematico ai sensi dell’art. 34 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44. Area SICID (contenzioso civile), file «base_v7/tipi-atti.xsd», complexType «AttoIntroduttivo»: «<xs:element name=”ValoreCausa” type=”bt:Valuta” minOccurs=”0″><xs:annotation><xs:documentation>Valore della causa (ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 30 Maggio 2002, n.115); 0 se indeterminabile o esente</xs:documentation></xs:annotation></xs:element>». L’elemento successivo, «ContributoUnificato», è del pari dichiarato con minOccurs=”0″ e reca la documentazione «Valore del contributo unificato (…) L’assenza dell’elemento specifica l’esenzione del pagamento».

[9] File «tipi-base.xsd»: «<xs:simpleType name=”Valuta”><xs:restriction base=”xs:float”><xs:whiteSpace value=”collapse”/><xs:pattern value=”\p{Nd}*(\.\p{Nd}{2,2})?”/></xs:restriction></xs:simpleType>», con l’annotazione «Formato numerico accettato per l’indicazione di tutti gli importi». Il quantificatore «*», applicato alla classe delle cifre decimali «\p{Nd}», rende conformi al tipo tanto la stringa «0» quanto la stringa vuota.

[10] Cass. civ., Sez. V, n. 23874 del 2020, cit., che estende i principi ivi richiamati alla cd. «nota di iscrizione a ruolo», la quale, «ove munita dei predetti requisiti (cioè, data e firma della parte o del difensore), è pienamente idonea a contenere la specificazione del valore della causa ed a consentire l’integrazione dell’elemento mancante». Nella giurisprudenza di merito, quanto al principio, Comm. trib. reg. Campania-Napoli, Sez. XXV, 15 giugno 2018, n. 5864, che ammette la sanatoria dell’omissione mediante «atto separato debitamente datato e sottoscritto dal difensore o dalla parte» recante l’indicazione del valore della lite, e che ha confermato l’applicazione del contributo nella misura massima proprio perché, nella specie, il valore risultava dalla sola nota di iscrizione a ruolo priva della sottoscrizione del procuratore.

[11] Art. 168, comma 2, c.p.c., cit. supra, nota 5, a norma del quale il cancelliere forma il fascicolo informatico d’ufficio. Per la sottoscrizione digitale della busta telematica, art. 196-quater disp. att. c.p.c., cit. supra, nota 7.

[12] Cass. civ., Sez. V, 11 maggio 2023, n. 12770 (Rv. 668082-01): la Corte, nell’escludere che la dichiarazione del difensore rilevi ai fini dell’individuazione del valore della domanda ai sensi dell’art. 10 c.p.c., ne individua il destinatario nel funzionario di cancelleria, «cui compete il relativo controllo». Il rilievo che qui interessa è, appunto, l’individuazione del canale e del soggetto cui il dato sul valore è destinato.

[13] Cfr. la documentazione degli elementi «ValoreCausa» e «ContributoUnificato» riportata supra, nota 8.

[14] Art. 13, comma 1, lett. c) e d), d.P.R. n. 115 del 2002, cit. supra, nota 3.

[15] Cass. civ., Sez. V, n. 23874 del 2020, cit., quanto alla riferibilità dell’effetto sanzionatorio ai soli casi in cui non venga presentata «alcuna dichiarazione sul valore della causa».

robertoarcella

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