D: Prendo atto che l’istanza per la esecutorieta’ deve essere depositata in via telematica, ma mi chiedo: 1) il decreto ingiuntivo notificato deve essere depositato telematicamente o deve essere consegnato in formato cartaceo al cancelliere? 2) Il giudice deve comunque controllare la notifica?
Ed ancora: £) la formula esecutiva viene firmata in analogico dal cancelliere e quindi allegata al decreto depositato in formato cartaceo oppure dovrà essere scaricata da PST?
R: Rispondiamo punto per punto: la richiesta di esecutoerità – che, come chiarito nell’articolo precedente, va fatta con un atto principale in pdf nativo nel quale l’Avvocato dichiara che non gli è stata notificata opposizione alcuna – va formata come “atto principale” in pdf nativo e, ovviamente sottoscritta digitalmente. Ad essa il decreto ingiuntivo vanno allegati
– l’atto notificato come pdf immagine (compreso di relata di notifica) se la notifica è stata eseguita a mezzo UNEP o a mezzo raccomandata ex L. 53/94, ovvero,
– se la notifica è stata eseguita via PEC x L. 53/94, le ricevute di avvenuta consegna e quella di accettazione.
Al momento, poiché le specifiche DGSIA – che pur prevedono tali tipi di allegati (RS = Scansione dell’atto notificato dall’ufficiale giudiziario (e collegato all’XML); PA = Messaggio di PEC inviato nella notifica avvocati (Regolamento art. 18, comma 1) e RA = Ricevuta di avvenuta consegna a seguito di notifica telematica avvocati (riferita a PA)) – non sono state ancora implementate dalle software house per via di un problema di interpretazione delle specifiche stesse a proposito del file IndiceBusta.xml, è possibile allegare tali documenti come “allegati semplici”.
Successivamente a ciò, il Giudice valuterà se richiedere all’Avvocato (mediante un provvedimento di “sospensione” della concessione dell’esecutorietà) la visione dell’originale della notifica (se cartacea).
Concesso il provvedimento, l’Avvocato si recherà in Cancelleria e depositerà stampa del provvedimento di concessione dell’esecutorietà ed il proprio decreto ingiuntivo notificato. In caso di notifica via pec, dovrà provvedere alla stampa del ricorso, del decreto, della relata e dei messaggi di invio, accettazione e RAC e munirli di attestazione ex art. 9, comma 1 bis L. 53/94.
Infine, il Cancelliere, cui spetta la spedizione in forma esecutiva del provvedimento, munirà l’atto della formula, restituendolo all’Avvocato.
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