D: Salve, innanzitutto ringrazio per il meritevole servizio che offrite. Sono meravigliato da come girando su internet si trovino opinioni differenti su una questione non di poco rilievo:
1) se devo notificare un decreto ingiuntivo (sia esso salvato su pc dal fascicolo telematico sia esso scansionato dal cartaceo) devo sottoscriverlo digitalmente? vedo che voi, in base alla nuova formulazione dell’art. 18 del D.M 44/2011 siete per il si, ma vedo tante guide di blasonati CDO che sono per l’opinione contraria. E, per non sbagliare, mettessimo sia la copia firmata che quella non firmata??
2) devo notificare un D.I. telematico (duplicato). E’ corretto procedere così:
1) Salvo su PC da fascicolo informatico ricorso, procura, decreto.
2) allego tutto alla Pec come files separati (firmo non firmo, metto entrambi? domanda di cui sopra)
3) In relata faccio attestazione ex art 52 (solo per il decreto, o anche per il ricorso e la procura??)
4) Invio il tutto
Grazie mille della risposta che vorrete darmi
Argomento: Notifiche via P.E.C.
Ora: 4 settembre 2014 agiovedìThursdayEurope/RomeoThu, 04 Sep 2014 13:19:29 +0000Europe/Rome 13:19
Indirizzo IP: 95.236.12.105
R: A mio modo di vedere i documenti infirmatici oggetto della notificazione vanno sempre firmati digitalmente.
Ed infatti, l’art. 18. comma 1 DM. 44/2011 precisava (ante DM 48/2013) che anche le scansioni informatiche da notificare devono essere firmate digitalmente (“…il difensore puo’ eseguire la notificazione ai soggetti abilitati esterni con mezzi telematici, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. A tale scopo trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale…”).
L’art. 19 bis del Provv. 16/4/14 prevede oggi che l’atto del processo sia, tra l’altro, in formato PDF firmato digitalmente (dal 15/5/2014 sia nel formato CAdES che in quello PAdES) e che quando l’atto é destinato al successivo deposito telematico deve essere pure in formato PDF testuale.
Parrebbe, quindi, che quando l’atto non è un pdf testuale (e quindi quando ne deve essere attestata la conformità ex art. 3 bis comma 2 L 53/94 ovvero ex art. 52 DL 90/2014) la firma agli allegati non sia più necessaria, bastando quella alla relata.
Ciò detto, opterei per l’apposizione, sempre e comunque, della firma digitale: l’aggiunta del medesimo documento non firmato digitalmente a considero francamente inutile se non pericolosa, perché potrebbe far sorgere problemi di contestazione di conformità e di affidamento del destinatario.
Sul procedimento descritto nella seconda parte del quesito nulla da osservare.
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robertoarcella
Luca Sileni Scritto il09:48 - 5 Settembre 2014
Mi permetto di segnalare che l’art. 18 del DM 44/2011 è stato modificato quasi integralmente e, ad oggi, recita al comma 4: ” L’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.”
Ad oggi quindi non è necessaria la sottoscrizione del file scannerizzato – come invece era necessario prima della riforma del 2013, bastando l’attestazione di conformità da effettuarsi nella relata di notifica.
Discorso diverso, invece, va fatto per l’atto nativo digitale dell’Avvocato (come ad esempio l’appello o il precetto), che andrà certamente notificato in originale sottoscritto digitalmente.
Mariano Felice Cesare Scritto il18:54 - 15 Ottobre 2014
Mi permetto di segnalare che gli atti scaricarti da PST son in formato .pdf “protetto” per cui i software di firma digitale (almeno il mio Business-KeY Infocert) non permettono di apporvi la firma.
Mariano Cesare Scritto il22:33 - 15 Ottobre 2014
Utilizzo la Business-Key di Infocert. Il procedimento che effettuo è il seguente:
1) accedo al fascicolo informatico tramite il punto di accesso di Lextel S.p.A. (www.accessogiustizia.it);
2) scarico il documento dal fascicolo (è un file con estensione .pdf protetto);
3) inizio la procedura di apposizione della firma in Pades ed inserisco il mio pin;
a questo punto, il software anziché creare il mio .pdf firmato digitalmente come di solito,
mi richiede di inserire una “owner password”; se provo ad inserire nuovamente il mio pin il software mi avverte che non ho il permesso di firmare il documento e di inserire correttamente la password proprietaria (dapprima “Invalid password for document”, poi “no permission to sign this document. Ensure you enter the owner password correctly”).
Ho appena provato ad apporre la firma in Cades e questa volta mi permette di apporre la firma!
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