D: Buongiorno, intanto complimenti per il Vostro magnifico lavoro. Volevo chiedere se è possibile procedere telematicamente all’iscrizione a Ruolo di un Pignoramento presso Terzi o se invece si tratta di un atto dell’Ufficiale Giudiziario. Grazie mille
R: Il comma 2 dell’art 16 bis DL 179 /2012 stabilisce che “ Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione” : la norma richiama quindi integralmente il primo comma, secondo cui il deposito é telematico se avviene ad opera del difensore della parte già precedentemente costituita.
Ora, per l’art. 543 cpc, ultima parte, il creditore si costituisce in giudizio nel ppt proprio col deposito del titolo esecutivo e del precetto. Fino a quel momento, quindi, egli non è costituito e, quindi, non può né deve depositare telematicamente.
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