D: Ho depositato reclamo cartaceo avverso sentenza dichiarativa di fallimento in corte di appello, cancelleria scansiona reclamo e decreto di fissazione udienza anche questo cartaceo e senza firma digitale di presidente corte e di cancelliere. Ora posso scaricare dal fascicolo telematico il relativo file e notificarlo via pec?
Nei vari commenti presenti sul web pare di si, ma se leggo la normativa di riferimento ho seri dubbi. Infatti il DL 90/2014 ha aggiunto il comma 9-bis all’art. 16 bis sul potere di certificazione dell’avvocato facendo espresso riferimento alle copie dei procedimenti indicati nel presente articolo, ossia il 16 bis, il quale al comma 1 parla solo di procedimenti avanti ai tribunali, non menzionando la corte di appello.
La corte di appello è richiamata solo al comma 9-ter (introdotto insieme al 9-bis ) per dire che per i procedimenti in corte di appello i depositi telematici sono obbligatori solo dal 30 giugno 2015.
Mi sfugge qualcosa? interpreto male la normativa?
R: E’ ovviamente questione di interpretazione normativa. Ti dico subito che, almeno a Napoli, i Magistrati e Dirigenti Amministrativi della Corte concordano nell’interpretazione favorevole all’applicabilità dell’at. 52 DL 90/14 anche ai procedimenti pendenti in Corte d’Appello e, per tale ragione, è in “dirittura d’arrivo” un Protocollo chiarificatore.
In linea generale, il riferimento “fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo”, contenuto nella ricordata norma, ha effettivamente indotto alcuni interpreti della norma a ritenere che essa sia applicabile solo agli Uffici giudiziari nei quali sia stato già reso attivo con valore legale, ai sensi dell’art. 16 bis D.L. 179/2012 commi 1-4 ovvero mediante apposito decreto ex art. 35 D.M. 44/2011, il c.d. “processo civile telematico”; tuttavia, l’art. 44 D.L. 90/2014 ha introdotto, dopo il comma 9 bis del D.L. 179/2014, il comma 9 ter, secondo il quale «A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita’ telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorita’ giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita’ di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o piu’ decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita’ dei servizi di comunicazione, puo’ individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorieta’ del deposito telematico».
Per effetto di tale norma rientrano dundue nel novero «dei procedimenti indicati nel presente articolo» anche i fascicoli informatici della Corte d’Appello.
Aggiungo che, da ultimo, la Circolare DGSIA del 28/10/2014 ha chiarito (al punto 15) che l’applicazione della norma è sganciata dall’effettivo avvio dell’obbligatorietà dei depositi telematici (con specifico riferimento ai tribunali ed alla data del 30/6/2014). Applicando lo stesso ragionamento alla Corte d’Appello, quindi, non importa che il PCT sarà avviato obbligatoriamente dal 30/6/2015 affinché l’art. 52 cit. sia immediatamente applicabile.
robertoarcella
Patrizia Trapanese Scritto il10:28 - 1 Dicembre 2014
Seppure la ricostruzione sistematica delle norma possa far propendere per lâapplicabilità anche in Corte di Appello dellâart. 16 bis, comma 9 bis, ritengo che, come giustamente osservato nel quesito, il presupposto sia, per gli atti che non siano nativi telematici, che lâacquisizione nel fascicolo informatico mediante scansione sia stata convalidata dalla apposizione della firma digitale del cancelliere secondo quanto previsto dallâart. 15, co 4 DM 44/11, per come modificato dallâart. 2 del DM 209/12
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