D: Gentili Colleghi , perdonatemi se sono ripetitivo ma non riesco a trovare una soluzione.
sono due mesi che la cancelleria di un Giudice di Pace (il responsabile) sostiene di non potermi rilasciare la formula esecutiva
ad un decreto ingiuntivo cartaceo del GDP notificato a mezzo pec ad una società snc, (non riuscendo a notificare a mezzo ufficiale giudiziario la sentenza perché la società risultava trasferita l’ho notificata a mezzo pec…) . Addirittura aveva eccepito il fatto che non ero stato autorizzato alle notifiche dal COA!
Grazie come sempre per il Vostro prezioso servizio
R: Purtroppo registriamo ancora casi simili al Tuo. Ripetiamo ancora una volta che le notifiche eseguite ai sensi dell’art. 3 bis della Legge 53/94 sono validamente effettuate a prescindere o meno dall’attivazione, nell’Ufficio Giudiziario cui si riferiscono, del c.d. processo telematico.
Quest’ultimo, come dovrebbe essere noto a tutti, riguarda le modalità del deposito degli atti e dei provvedimenti da parte dei c.d. “soggetti esterni” (Avvocati, CTU, Custodi), le comunicazioni di cancelleria ed il deposito di provvedimenti del Giudice in formato digitale nativo, oltreché la consultazione da remoto dei registri di Cancelleria.
Le notifiche a mezzo posta elettronica certificata, invece, costituiscono uno strumento anch’esso sì caratterizzato dall’utilizzo dell’informatica e di atti digitalizzati, ma che nulla ha a che vedere con la tenuta informatica dei registri di Cancelleria e con il deposito telematico di atti e provvedimenti. Ovviamente, le regole (DM 44/2011) e le specifiche tecniche (Provv. DGSIA 16/4/2014) si occupano anche anche delle notificazioni telematiche, ma ciò accade per la sola (ed ovvia) ragione che le notificazioni effettuate in via telematica devono necessariamente essere effettuate con modalità tali da potersi inserire anche nel delicato meccanismo dei depositi telematici.
La “prova” dell’applicabilità delle notifiche via PEC a procedimenti anche non telematici sta nell’espressa previsione normativa contenuta nell’art. 9, commi 1 bis della L. 53/1994 secondo cui
“1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalita’ telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita’ ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1-ter. In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalita’ telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis“.
Se l’art. 3 bis L. 53/94 non fosse utilizzabile anche in relazione a procedimenti non telematici, non vedo quale senso possano avere tali disposizioni. Prova a convincere il funzionario con queste argomentazioni: diversamente, non Ti resta che il ricorso ex art. 745 c.p.c.
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