Quesiti e risposte: ho notificato ad una PA estraendo l’indirizzo da www.indicepa.gov.it…

Quesiti e risposte: ho notificato ad una PA estraendo l’indirizzo da www.indicepa.gov.it…

D: Ho notificato a mezzo pec titolo esecutivo ad una P.A. in data 24/10/14 estraendo l’indirizzo pec dall’indice PA (indicepa.gov.it).

Decorso il termine dilatorio (120 gg) per le P.A., ho notificato precetto sempre a mezzo pec all’indirizzo pec della destinataria estratto nuovamente dal citato indice. Preciso che detto indirizzo non risulta nel Registro PP.AA. consultabile da PST. Giustizia. Ora chiedo, in tal caso, l’indice PA (indicepa.gov.it) può essere considerato ancora pubblico elenco ai fini della validità delle notifiche da me effettuate telematicamente? Si consideri che gli atti da me trasmessi sono stati regolarmente consegnati nella casella pec della destinataria. Quali le conseguenze poi di una eventuale invalidità di detto procedimento notificatorio? Grazie sempre per il Vs. preziosissimo contributo.

R: l’IPA, reperibile sul sito www.indicep.gov.it dal 19 agosto 2014 non è più “elenco pubblico” utile ai fini delle notificazioni.

Tale database è stato un pubblico elenco sino al 18 agosto 2014, vigente l’art. 16ter d.l. 179/2012, modificato dalla legge 228/12, e conv. nella legge 221/12, che  prevedeva: “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,  dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia“.

All’art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, vigente in detto periodo, vi erano quindi menzionati due elenchi: al comma 6, il registro delle imprese; al comma 8, l’IndicePA (o IPA, altrimenti detto): dal 19 agosto 2014, l’art. 16ter d.l. 179/12 (modificato dalla legge 114/14 di conversione, con modificazioni, del d.l. 90/2014) richiama non più l’intero art. 16 del D.l. 185/2008 ma solo il comma 6 , lasciando fuori dal novero degli elenchi pubblici, per ragioni tuttora misteriose, l’ IndicePA.

L’unico indice ora utilizzabile per le notifiche via pec alle pubbliche amministrazioni è quindi il “Registro PP.AA.”, consultabile in modalità autenticata da pst.giustizia.it (vedi figura), al quale le Pubbliche Amministrazioni avrebbero dovuto comunicare entro il 30.11.2014 (termine tuttavia meramente ordinatorio) i propri indirizzi p.e.c. utilizzabili ai fini giudiziari.

Nel tuo caso, la notifica – ove l’indirizzo pec della P.A. destinataria non risultasse anche da tale registro – sarebbe conseguentemente nulla e converrebbe pertanto rinnovarla.

Registro PP.AA.

 

robertoarcella

2 commenti

Lorena Scritto il17:19 - 15 Dicembre 2015

Buongiorno. Dato che ho lo stesso problema del collega in quanto la PEC dell’INPS non risulta su RegIndE, volevo chiedere se è possibile segnalare la mancata comunicazione del proprio indirizzo pec da parte dell’INPS e sollecitarne quindi l’inserimento nel “Registro PP.AA.” o se, comunque, c’è altro modo di notificare a mezzo pec un atto a un soggetto di cui non risulta la pec sul registro summenzionato. Grazie..

Antonio Scritto il11:02 - 3 Giugno 2016

Buongiorno, poiché ho notificato una citazione ad un indirizzo PEC ricavato dal registro INDICEPA (e quindi non valido ai fini delle notificazioni), è possibile rinotificare l’atto a mezzo UNEP? La causa non è ancora iscritta a ruolo e sarebbero ancora rispettati tutti i termini per comparire.
Grazie.

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