Quesiti e risposte: per la notifica via p.e.c. devo allegare anche la prova del vano tentativo di notifica ordinaria?

Quesiti e risposte: per la notifica via p.e.c. devo allegare anche la prova del vano tentativo di notifica ordinaria?

D:    Il quesito ha ad oggetto una notifica PEC di un decreto ingiuntivo ottenuto provvisoriamente esecutivo, del quale ho richiesto ed ottenuto le copie dall’ufficio cronologico, e unitamente al pedissequo precetto, ho notificato ai sensi dell’art. 1 della L. 53/94 ad una società e che è stato restituito al mittente con indirizzo sconosciuto.
Sto verificando l’attendibilità dell’indirizzo PEC della società destinataria anche perché ho appurato sia dalle visure camerali sia da internet (la società ha un proprio sito) che l’indirizzo permane quello dove ho effettuato la notifica a mezzo posta ordinaria.
Volevo sapere se, posta la notifica a mezzo posta ordinaria senza successo, verificata la presenza dell’indirizzo PEC, posso ora notificare il decreto ingiuntivo ed il precetto a mezzo pec secondo il procedimento che segue;
1) al decreto ingiuntivo ed al precetto aggiungo, dopo la relata di notifica, un altro foglio con l’attestazione di conformità da me sottoscritta ex art. 3 L. 53/94;
2) digitalizzo il decreto ingiuntivo ed il precetto unitamente all’attestazione di conformità;
3) appongo la firma digitale;
4) predispongo la notifica a mezzo PEC e spedisco telematicamente.
5) qual è la copia del d.i. da digitalizzare : l’originale o quella conforme?
6) digitalizzo anche la busta e la cartolina della prima notifica?
Vorrei che mi confermaste che il procedimento sia corretto accettando ogni ” affettuosa ramanzina” anche se dovessi aver saltato qualche altro quesito al quale avete già risposto.
Grazie mille.

R:  La notifica via p.e.c. non costituisce una formalità sussidiaria alle altre notificazioni tradizionali, ma uno strumento che può essere adoperato anche come “prima scelta”. Se un soggetto ha un indirizzo iscritto in uno dei pubblici elenchi di cui all’art. 16-ter DL 179/2012, puoi notificare direttamente a quell’indirizzo, allegando al messaggio pec, nel quo caso:

– la copia scansionata del d.i. munito della formula e rilasciato dal Cancelliere, cui verosimilmente è allegata anche la procura, firmando digitalmente tale scansione

– l’atto di precetto redatto come pdf testuale, firmata digitalmente

– la relata di notifica contenente l’attestazione di conformità della copia scansionata del d.i. redatta come da modelli che trovi su questo sito, firmata digitalmente

Nell’oggetto del messaggio p.e.c. scriverai la dizione di legge “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”

Nel campo destinatario “A:” inserisci l’indirizzo pec del destinatario rilevato da uno dei pubblici elenchi ed invia.

robertoarcella

5 commenti

Maurizio Saracino Scritto il12:54 - 27 Aprile 2015

Ringrazio molto per la risposta.
Se ho ben capito e vi chiedo, cortese conferma, procedo nel seguente modo:
1) scansiono il d.i. (originale o copia conforme è indifferente?) provvisoriamente esecutivo le cui copie ho ritirato dal cronologico completo di mandato ad litem;
2) firmo digitalmente;
3) predispongo il precetto (aggiungendo che la prima notifica a mezzo posta ordinaria non ha avuto successo) e lo converto in file pdf testuale;
4) firmo digitalmente;
5) al precetto devo allegare nuova procura oppure posso fare riferimento (nel precetto medesimo) alla procura rilasciata per il d.i. ?;
6) se devo allegare nuova procura la scansiono e la firmo digitalmente;
7) predispongo la relata di notifica (che ho scaricato dal vostro sito) adattandola al caso che mi occupa, ovvero che si tratta di d.i. (non di citazione) e di atto di precetto lasciando quanto indicato nel capo a) dell’asseverazione di conformità);
8) trasformo la relata in atto pdf testuale e la firmo digitalmente;
9) nell’oggetto del messaggio PEC scrivo: “notificazione ai sensi della L. 53 del 1994”;
10) inserisco nel campo “A” l’indirizzo PEC del destinatario ed invio.
Grazie. Mi farebbe piacere avere una risposta di conferma e/o di correzione.
Maurizio Saracino

    Maurizio Saracino Scritto il16:37 - 27 Aprile 2015

    Chiedo venia, ma la relata di notifica scaricata da questo sito mi sta ponendo ulteriori dubbi.
    Anche del precetto, scaricato in PDF testuale e firmato digitalmente, se ne deve dare l’attestazione di conformità? Questa è integrata nel precetto oppure nella relata di notifica?
    E’ sufficiente che il precetto sia solo firmato digitalmente?
    Grazie ancora.

      robertoarcella Scritto il16:49 - 27 Aprile 2015

      Il precetto, in quanto atto prodotto dall’Avvocato, va notificato ai sensi dell’art. 19 bis del Provvedimento 16.4.2014 come duplicato informatico: ne discende che NON occorre alcuna attestazione di conformità. E’ necessaria la sola firma digitale apposta al documento ed alla relata di notifia

Maurizio Saracino Scritto il17:15 - 27 Aprile 2015

Grazie mille, Avv. Arcella. Un dubbio che ho posto nel precedente quesito sempre di stamattina.
Trattandosi di d.i. provvisoriamente esecutivo, che notificherò unitamente al precetto, per quel che concerne la procura devo allegarne una nuova oppure nel precetto posso indicare il riferimento a quella di cui al decreto ingiuntivo?
La procura del d.i. risulta nel corpo del detto d.i.
Grazie.

Piera Giardina Scritto il13:22 - 5 Maggio 2016

Gent. Collega,
perchè la copia scansionata del d.i. munito della formula e rilasciato dal Cancelliere, con la procura a margine, DEVE ESSERE FIRMATA digitalmente?
NON BASTA LA CONFORMITà ALL’ORIGINALE CARTACEO che si scrive nella relata?

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