Quesiti e risposte: notifica via pec di ricorso per cassazione e vorrei procedere anche a mezzo posta ex L. 53/94…

Quesiti e risposte: notifica via pec di ricorso per cassazione e vorrei procedere anche a mezzo posta ex L. 53/94…

D: Ho notificato via pec un ricorso per cassazione con pdf nativo.
Vorrei notificare il ricorso anche a mezzo posta ex L. 53/94.
Non mi sembra che ci sia la possibilità per gli avvocati di attestare la conformità di una copia analogica (stampa) all’originale informatico.
A questo punto vorrei notificare via posta un originale cartaceo (con forma autografa dell’avvocato e originale cartaceo della procura alle liti).  E’ possibile?

R: Eseguita la notifica dell’impugnazione  a mezzo p.e.c., l’utilizzo in forma analogica ovvero della stampa su carta dell’atto, della procura, della relata e dei messaggi con l’attestazione di conformità ex art. 9, comma 1 bis L.53/1994 è certamente consentito per il “deposito” dell’atto in Cancelleria (“Qualora non si possa procedere al deposito con modalita’ telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico…”).

Correttamente rilevi, dunque, che non potresti notificare a mezzo posta la copia di una copia: ciò che quindi proponi è una rinnovazione della notifica già effettuata ma in modalità cartacea (con firme autografe), per la quale non mi pare ci sia alcun ostacolo. Valuta però anche gli altri aspetti processuali e, tra essi, la decorrenza del termine per la costituzione: poiché la prima notifica (quella via p.e.c.) è comunque valida, è da quella che decorre il termine per il deposito in Cancelleria.

robertoarcella

5 commenti

Pasquale CARLUCCIO Scritto il08:26 - 29 Maggio 2015

secondo me non doveva essere PDF nativo, ma ricavato dal cartaceo.

Fra Scritto il19:48 - 5 Febbraio 2016

HO LO STESSO DUBBIO

Fra Scritto il19:50 - 5 Febbraio 2016

Posso scegliere di notificare il controricorso stampato, firmato, scansionato e firmato digitalmente attenstandone poi la conformità in relata? Grazie

    robertoarcella Scritto il06:20 - 6 Febbraio 2016

    Ai sensi dell’art. 19 bis, comma 2, provv. 16/4/14 é consentito

Pietro Scritto il18:50 - 3 Novembre 2016

Io eviterei la seconda notifica per non incappare in problematiche correlate al principio di consumazione dell’impugnazione sancito dall’art. 358 c.p.c., ancorchè sia lo stesso atto ad essere rinotificato.

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