Quesiti e risposte: come può il notificato depositare la “copia notificata della sentenza” ai fini dell’impugnazione?

Quesiti e risposte: come può il notificato depositare la “copia notificata della sentenza” ai fini dell’impugnazione?

Risponde l’Avv. Francesco Minazzi (Centro Studi Processo Telematico)

D: Al fine del deposito della copia autentica della sentenza impugnata (in particolare ai sensi dell’art. 369 c.p.c.), cosa occorre fare nel caso in cui la sentenza sia stata notificata per via telematica al difensore del precedente grado di giudizio?

R:   L’articolo 369 cpc, come noto, impone al ricorrente in cassazione di depositare, tra l’altro, copia autentica della sentenza o decisione impugnata con la relazione di notificazione, pena l’improcedibilità del ricorso.

L’interessante quesito evidenzia una lacuna di coordinamento normativo con le recenti novelle in tema di PCT.  Se l’art. 9, L. 53/1994, si preoccupa infatti di disciplinare le modalità di documentazione dell’atto notificato a cura del notificante, nessuna previsione (espressa) si rinviene per il notificato.

Venendo al caso di specie, non è in alcun modo disciplinata l’ipotesi del ricorrente in cassazione che abbia ricevuto la notifica della sentenza da impugnare mediante PEC ai sensi della L. 53 del 1994, chiamato a depositare la suddetta copia autentica a corredo del deposito del proprio ricorso.

Senza pretesa di esaustività e di correttezza assoluta, l’unica interpretazione possibile sembra essere la seguente: il ricorrente può produrre la copia analogica della sentenza notificata, dichiarandola conforme all’originale ai sensi dell’articolo 9, commi 1-bis  della L. 53 del 1994, a cui tenore “Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82“.    E’ tuttavia di palese evidenza che l’avvocato che abbia ricevuto la notifica non è in possesso delle ricevute di accettazione e consegna, potendo egli solo produrre il messaggio ricevuto ed i suoi allegati, ossia la sentenza e la relata.

Attesa la lacuna normativa, dovrebbe aderirsi ad un’interpretazione ragionevole e costituzionalmente orientata dell’articolo 9, quale interpretazione estensiva della norma, ritenendosi che la mens legis intendesse ricomprendere anche tale ipotesi. Detta interpretazione sembra condizionata dal rispetto dell’art. 24 della Costituzione, atteso che la sanzione per la mancata produzione di copia autentica è l’improcedibilità del ricorso, in questo caso per causa certamente non imputabile al ricorrente.

Prudenzialmente, è possibile anche depositare un supporto informatico con la copia informatica del messaggio PEC ricevuto: trattasi però pur sempre di copia non autentica, giacché è sprovvisto del relativo potere il difensore, ma che dovrebbe indurre il giudicante a ritenere che la parte ha adempiuto al precetto normativo al massimo delle sue possibilità oggettive.

Peraltro, seppur trattasi di giurisprudenza minoritaria, secondo Cass., 14.03.2008, n. 7027, “la sanzione dell’improcedibilità prevista dall’art. 369 cpc trova applicazione soltanto in riferimento alla prescrizione principale concernente l’onere di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e non già rispetto alla ulteriore prescrizione di dettaglio riguardante la produzione della copia con la relazione di notificazione”. Un’ulteriore soluzione, da accompagnare alla prima, può quindi essere quella di produrre copia autentica, estratta da polisweb o richiesta in cancelleria, della sentenza, come allegato separato, unitamente alla copia con relata e messaggio PEC asseverati ai sensi del citato art. 9, L. 53 del 1994.

robertoarcella

1 commento finora

Marzio Scritto il16:31 - 3 Giugno 2015

Mi viene comunicato dalla cancelleria a mezzo pec un decreto motivato ex art. 99 l.f., ergo nei successivi trenta giorni posso ricorrere per cassazione, il decreto è stato depositato in cancelleria in data 11 maggio 2015 e comunicato alla mia pec in pari data. Ho estratto in cancelleria copia autentica uso ricorso in cassazione ove risulta il vecchio “depositato” così come risulta sul file che mi era stato inviato (il decreto comunicato tramite pec è frutto della scansone dal decreto fisico – cartaceo- sottoscritto dal Presidente e firmato pagina per pagina, etc. etc.). In questo caso, per mero tuziorsimo, visto che la comunicazione del provvedimento non può che essere successiva al deposito, produrrei, oltre alla copia autentica, separatamente SOLO pec in forma cartacea, attestandole la conformit ai sensi del citato art. 9 legge 53 del 1994? Può essere corretto?

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