Quesiti e risposte: copia autenticata ex art. 3 bis comma 2 anche per il Giudice di Pace?

Quesiti e risposte: copia autenticata ex art. 3 bis comma 2 anche per il Giudice di Pace?

D: Vi ringrazio innanzitutto per l’utilissimo servizio che rendete.
Sono in attesa di ottenere, da un Ufficio di Giudice di Pace che gestisce ancora tutto in “cartaceo”, un decreto ingiuntivo che vorrei notificare via PEC alla debitrice.
Posso scanzionare la copia cartacea che mi sarà rilasciata dal Cancelliere e notificare il file (PDF) risultante attestandone la conformità all’originale cartaceo in mio possesso?
Analogamente, potrò anche attestare la conformità ad un’altra (foto)copia cartacea di quella consegnatami e procedere alla notificazione diretta a mezzo posta inviando all’ingiunto la fotocopia da me autenticata ?

R: Puoi senz’altro procedere alla notificazione via pec con le modalità da Te indicate, dacché la L. 53/94 si applica ovviamente anche ai giudizi dinanzi al Giudice di Pace.

Non puoi però attestare per conto Tuo la conformità di una copia all’atto cartaceo, quand’anche ai fini di una notifica postale ex L. 53/94, perché l’art. 3 bis comma 2 si riferisce solo alle notificazioni a mezzo posta certificata e non è suscettibile di interpretazione estensiva.

robertoarcella

1 commento finora

Alessandro Rosati Scritto il13:00 - 8 Settembre 2015

quindi scansiono la copia cartacea (l’originale rilasciatomi dalla cancelleria del Giudice di Pace del decreto) e notifico via pec. Qual è la formula di “attestazione di conformità che debbo utilizzare ? Grazie per il vostro utilissimo servizio.

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