D: Salve,
devo notificare un decreto ingiuntivo non munito di provvisoria esecuzione e, data la recentissima riforma, mi domando: posto che la l. 132 del 2015 è intervenuta sulle modalità di attestazione della conformità di atti e provvedimenti ad opera degli avvocati, le modifiche legislative in questione riguardano esclusivamente le attestazioni di conformità di copie informatiche, o anche le copie analogiche di atti e provvedimenti scaricati dai registri informatici? In concreto: in caso di notifica tramite ufficiali giudiziari di copia analogica del decreto ingiuntivo, le modalità di autenticazione della stessa rimangono invariate? Posso continuare ad utilizzare la formula sino ad ora usata e riportata anche sul vostro sito per l’attestazione della conformità relativamente ad “atti e provvedimenti scaricati dai registri informatici e da utilizzare in formato cartaceo”?
R: L’art. 16 undecies DL 179 2012, introdotto dal DL 83/2015, al primo comma si riferisce proprio alle copie analogiche (di documenti informatici) e stabilisce semplicemente che l’attestazione deve essere apposta in calce o a margine del documento stampato ovvero apposta su un foglio separato ed unito materialmente all’atto. Per tali copie, dunque, nel concreto nulla é cambiato rispetto al passato. L’attestazione di conformità resta atto a contenuto libero e pertanto la formula che trovi su questo sito va tuttora bene: magari, tra i riferimenti normativi, aggiungici anche l’art. 16 undecies, comma 1, DL 179/12.
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