Quesiti e risposte: il provvedimento presente nel fascicolo informatico è firmato a penna e scansionato. Posso notificare come duplicato?

Quesiti e risposte: il provvedimento presente nel fascicolo informatico è firmato a penna e scansionato. Posso notificare come duplicato?

D: Devo notificare un ricorso e decreto di fissazione di udienza ex art. 295 ult. comma. Il decreto è stato steso “a penna” in calce al mio ricorso (depositato telematicamente). Nel fascicolo telematico sono presenti sia il “duplicato informatico” che la “copia informatica” del decreto ma nessuna delle due risulta firmata dal Giudice (verifica effettuata tramite l’applicazione di verifica file firmati di Infocert. Esito: il file non contiene nessuna PDF signature). Posso considerare il “duplicato informatico” del decreto estratto dal fascicolo telematico un documento informatico a tutti gli effetti e procedere con la consueta notifica a mezzo PEC (dando atto nella relata di notifica che trattasi, appunto, di duplicato informatico non necessitante di attestazioni di conformità ex art. 23 bis, comma 1, D.Lgs. 82/2005) oppure devo procedere diversamente ?

R: Per l’art. 16 bis, comma 9 bis, DL: 179/2012 “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche’ dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere”:la norma equipara fittiziamente la copia informatica di un documento analogico, presente nei registri informatici, all’originale.

Ne discende che puoi estrarre quel duplicato dai registri informatici, ancorché privo della firma digitale ed utilizzarlo come tale, anche ai fini della notificazione, precisando appunto che trattasi di “duplicato”.

Che il documento sia un duplicato- e non a sua volta copia di una copia (per quanto parificata all’originale e necessitante pertanto della “rischiosa” attestazione, allo stato in mancanza delle specifiche ex art. 16 undecies DL 179/12) – emerge dal fatto che il documento avrà la stessa “sequenza di bit” della copia (parificata, come detto, all’originale ex art. 16 bis comma 9 bis cit.) presente nei registri informatici. Ciò che chiunque potrà verificare confrontando l’impronta di quel documento con quella ricavabile dagli stessi registri informatici.

robertoarcella

2 commenti

Chiara Mosca Scritto il09:29 - 29 Settembre 2015

Buongiorno, leggendo il post precedente, il mio dubbio invece è questo: ho depositato telematicamente un ricorso ex art. 709ter c.p.c. in corso di causa. Il Giudice potrebbe anche emettere il provvedimento a mano (è ancora uso comune presso i Tribunali nonostante la firma digitale, ecc.). Il mio dubbio è questo se la cancelleria scansiona il mio ricorso unitamente al provvedimento del giudice in un unico file, estraggo il duplicato informatico e lo notifico via pec attestandone la conformità nella relata senza firmarlo digitalmente, visto che trattasi di un mio atto e di un provvedimento del Giudice?
Se invece la cancelleria scansiona o inserisce nel polisweb il provvedimento del giudice in un file separato dal mio ricorso, come procedo? Devo prendere il mio ricorso il provvedimento del giudice e unirli con creando un pdf, oppure posso stampare entrambi, scansionarli e creare un file pdf, poi notificarli attestandone la conformità nella relata via pec? Non so se mi sono spiegata chiaramente. Grazie.

como recuperar o icms da conta de luz Scritto il10:50 - 10 Novembre 2017

Consagrado é a apresentação do caso contábil. http://myfavchoice.com/renotopia/forum/index.php?action=profile;u=522834

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