D: Mi scuso se ripropongo un quesito al quale avete già risposto, nel qual caso vorrete segnalarmelo. Vi ringrazio per la risposta che mi darete con possibile cortese urgenza e Vi esprimo, comunque, la gratitudine per il vostro costante e prezioso aiuto a noi colleghi.
Nel grado di appello la copia della sentenza di primo grado deve essere attestata di conformità o è sufficiente che la si alleghi dopo averla scansionata dal fascicolo telematico? O potrebbe allegarsi un duplicato che si riesce a estrarre dal fascicolo telematico in pdf – mentre non riesce possibile estrarlo in xml.p7m – sul quale non appare a fianco la firma del giudice, mentre si legge in alto a sinistra: firmato da… con il nome del giudice (ma non compare quando si stampa) ?
Vi significo che adopero Windows 7; client di posta Outlook; dispositivo di firma digitale aruba Key /smartcard Aruba della Giuffrè.
R: Qualunque deposito di copia di provvedimenti ANALOGICI digitalizzati dall’avvocato deve essere accompagnata dall’attestazione di conformità ex art. 16 decies DL 179/2012. Per quanto riguarda poi la copia estratta ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9 bis, DL 179/2012 della sentenza, la stessa va anch’essa autenticata ai sensi del comma 2 dell’art. 16 undecies DL 179/2012 inserendo l’attestazione nel corpo dell’atto, secondo le modalità più volte illustrate in questo blog.
Puoi anche allegare alla busta il duplicato informatico della sentenza, estraendolo con l’apposita selezione dal PdA (vedi immagine). L’xml.p7m che vedi NON è la copia dell’atto ma il file di servizio DatiAtto.xml e non “contiene” affatto la sentenza quanto i soli suoi metadati.

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