Quesiti e risposte: va attestata la conformità dell’a/r e del piego postale restituito per compiuta giacenza?

Quesiti e risposte: va attestata la conformità dell’a/r e del piego postale restituito per compiuta giacenza?

D: Desidero sapere se, nell’ipotesi di deposito telematico di un piego raccomandato contenente l’atto giudiziario non ritirato dal destinatario o di un avviso di ricevimento (cartolina verde) dell’atto già depositato in modalità cartacea (trattasi di iscrizione a ruolo risalente nel tempo, antecedente alla data di entrata in vigore dell’obbligatorietà del deposito telematico), una volta ricevuta la busta e/o cartolina si debba attestare la conformità ex art 16 decies del DL 179/12 convertito con modifiche dalla L.221/12,  sulla copia informatica.

R: Il piego postale contenente l’atto notificato (così come l’AR di notifica) è anch’esso atto processuale di parte, divenendo tutt’uno con l’atto notificato ai fini della prova della notifica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 16 decies, devi aver riguardo al momento in cui effettui il deposito: se lo stesso avviene dopo il 21/8/2015, la risposta è quindi senz’altro positiva: devi autenticarlo.

robertoarcella

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