Quesiti e risposte: pagamento telematico, quale ricevuta allegare

Quesiti e risposte: pagamento telematico, quale ricevuta allegare

D:  Ho depositato  un ricorso avverso ordinanza ingiunzione di cui al rd 639/1910; pervenuta la prima pec con il seguente messaggio codice esito -1 firmati file non valido sono necessari controlli della cancelleria;
ho provveduto a ritrasmettere il tutto;
all’esito del secondo invio ho ricevuto  il consueto messaggio busta in attesa di accettazione codice esito 1;
oggi mi ritrovo  sulla pec i seguenti messaggi:
quanto al primo deposito: errore codice oggetto 221999; atti rifiutati;
quanto al secondo : “formato di file non ammesso. impossibile interpretare i dati della ricevuta telematica. Atti rifiutati”.
Preciso che  il contributo unificato è stato pagato telematicamente; avevo allegato il file anche in pdf ma ritengo che il problema sia stato determinato dal file pm7 . La cancelleria del tribunale  da me  interpellata ed alla quale ho fatto presente che al più potevano richiedermi il pagamento del contributo unificato, mi rappresenta che loro-cancelleria – non possono fare nulla  atteso che è il sistema che rifiuta gli atti. E’ cosi?
Si puo’ richiedere  di rivedere il rifiuto degli atti, stante che il tutto sarebbe avvenuto per il “mancato pagamento del contributo”  a chi rivolgersi?

R: Intanto, si ricorda che per l’art. 285, comma 4, dpr 115/2002, infatti  “Il funzionario addetto all’ufficio annulla mediante il timbro a secco dell’ufficio le marche, attesta l’avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito“) vale a dire che solo nel caso di mancanza della marca da 27 euro il Cancelliere può (e deve) rifiutare il deposito, mentre la mancanza del c.u. dà luogo alla sola necessità di iscrivere a ruolo “a debito” ed avviare il procedimento di recupero.

Quando si effettua un pagamento telematico del c.u. e della marca ex art. 30 vdpr 115/2002, nel portale pst.giustizia.it vengono messi a disposizione tre documenti diversi: la ricevuta in pdf (che teoricamente può essere adoperata, una volta stampata, anche per depositi cartacei), e due ricevute in formato  “xml.p7m”, ovvero in xml firmato digitalmente. La prima di esse si caratterizza per il nome file che inizia col prefisso “RT” (“ricevuta telematica”: ed è quella che serve per il deposito) e la seconda col prefisso “RPT” (“ricevuta di pagamento telematico”). Di queste ultime, ai fini della prova dell’avvenuto versamento del c.u. e/o della marca, va allegata quella che inizia con “RT”, che va scaricata cliccando su “download ricevuta” come da figura che segue.

pagamenti

L’inconveniente da Te esposto può quindi dipendere:

a) dal fatto che hai scaricato ed allegato alla busta pec la ricevuta RPT…xml.p7m anzichè “RT…xml.p7m“;

b) da errore del Cancelliere.

Dalla sequenza dei messaggi ricevuti e dal contenuto del messaggio inviatoTi con la quarta pec (che è un messaggio scritto dal Cancelliere e NON inviato dal sistema) –  “formato di file non ammesso. impossibile interpretare i dati della ricevuta telematica. Atti rifiutati” – mi pare di capire che nel primo caso devi aver depositato il file “RPT”: questo infatti, pur venendo scaricato in formato “p7m”, in realtà NON è firmato e  si tratta invece di un normale xml. Per aprirlo, occorre infatti rinominarlo togliendo l’estensione p7m e sarà possibile leggerlo con un normale notepad o con Internet Explorer. Il sistema riconosce automaticamente l’errore.

Nel secondo caso, verosimilmente, devi aver allegato con la specifica relativa al c.u. il documento pdf, e la RPT…xml.p7m come allegato semplice. In tal caso, il Cancelliere che pur aveva a disposizione un documento comprovante l’avvenuto versamento,  ha ritenuto di controllare il documento xml firmato digitalmente e non è riuscito ad aprirlo, sicché ha rifiutato il deposito.  Resta il fatto che, con l’allegazione del pdf, avrebbe potuto tranquillamente accettarlo, magari invitandoTi a depositare successivamente anche la ricevuta telematica.

Una volta rifiutati gli atti, purtroppo non è possibile alcun recupero della busta: potrai solo reinviarla. Ove il rifiuto abbia implicato decadenze, potrai farTi certificare – se di errore del Cancelliere si tratti  – di aver effettuato il deposito nel termine prescritto e che lo stesso è stato rifiutato per errore.

robertoarcella

3 commenti

Avv Chiara Daneluzzi Scritto il15:28 - 9 Febbraio 2016

mi inserisco nella discussione, poichè riscontro anch’io un problema in deposito (istanza di fallimento, comunque atto introduttivo) secondo me legato al formato della ricevuta di pagamento. Premetto che di depositi analoghi ne ho fatti parecchi altri, senza problemi: sul Tribunale di Bologna invece è l’ottavo tentativo, ma continua a non arrivarmi la pec dell’esito controlli automatici. Leggendo la Sua spiegazione, mi rendo però conto che dal portale servizi telematici io vedo sempre e solo 2 formati di ricevuta: il PDF, e l’RT. Ho sempre allegato quest’ultima, che però nel caso di specie sospetto abbia qualche problema (non riesco ad aprirla).
Come debbo regolarmi per il futuro?
Grazie

    robertoarcella Scritto il06:32 - 10 Febbraio 2016

    Va preferibilmente allegata sempre la RT, ma facendo attenzione ad allegarla con la specifica appropriata (ricevuta pagamento “telematico”)

Eleonora Scritto il12:42 - 25 Ottobre 2016

Buongiorno,
Io ho pagato un contributo unificato telematicamente tramite consolle (carta si, nello specifico). Resomi conto di aver preso un abbaglio (il deposito doveva avvenire cartaceamente) non ho inviato la busta.
Ho pertanto pagato un c.u. Non “utilizzato”.
Posso utilizzarlo per altro deposito? sulla ricevuto però appaiono i nomi delle parti!
Grazie

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