Quesiti e risposte: rilascio di attestazione di passaggio in giudicato con notifica ex art. 285 cpc avvenuta a mezzo pec

Quesiti e risposte: rilascio di attestazione di passaggio in giudicato con notifica ex art. 285 cpc avvenuta a mezzo pec

D:  Devo chiedere la certificazione del passaggio in giudicato di una sentenza  ex art.  ART. 124 DISP. ATT. C.P.C. E ART. 324 C.P.C. La sentenza è stata depositata telematicamente ed ho notificato in proprio a mezzo pec.
Provvedo ad un deposito telematico delle notifiche con nota di deposito in cui chiedo la certificazione o stampo la sentenza con le notifiche, attesto quello che devo attestare  anche se si tratta di sentenza del Tribunale o della Corte di Appello e mi reco in cancelleria per….?  In caso di deposito telematico la certificazione dovrà essere telematica e non dovrò versare nulla, oppure dovrà essere analogica e dovrò versare i diritti?

R:  La certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c va apposta “in calce alla copia contenente la relazione di notificazione“. Per tale ragione occorre presentare al Cancelliere una copia della sentenza notificata via pec, collazionata ed attestata ex art. 9, comma 1 ter, L. 53/94, ed otterrai la relativa certificazione apposta in calce all’atto stesso.

I diritti di certificazione sono cosa diversa da quelli di copia (nella specie non dovuti): ricorrendone i presupposti (atto non esente) dovrai pertanto applicare la relativa marca.

robertoarcella

4 commenti

Caglioti Gaetano Walter dirigente Procura Generale di Catanzaro Scritto il10:14 - 23 Ottobre 2016

anche in mancanza di copia notificata può essere richiesto alla cancelleria certificato di passaggio in giudicato sempre corrispondendo i diritti di certificazione ( per le attestazione stesso regime tributario delle certificazioni circolare ministero giustizia n 4/3349/21 del 10 settembre 1986) pari ad € 3,84
se la richieste è presentata da terzi ( non parte nel giudizio) istanza in bollo € 16 rilascio attestazione in bollo € 16 + € 3,84 diritto certificazione

robertoarcella Scritto il18:53 - 23 Ottobre 2016

… che é il caso previsto dal secondo comma dell’art. 124 disp.att.cpc. Grazie del contributo chiarificatore, dr Caglioti

Daria De Luca Scritto il14:00 - 21 Novembre 2016

Sono destinatario della notifica di una sentenza a mezzo pec e devo chiedere il rilascio del certificato di passaggio in giudicato della suddetta sentenza ai fini dell’introduzione del giudizio di equa riparazione. Il cancelliere mi ha chiesto di portargli la copia della sentenza notificata con tutti i relativi allegati (relata di notifica, attestazione di conformità, testo del pessaggio pec). La copia della sentenza così stampata e formata necessita di una mia ulteriore attestazione di conformità?

    robertoarcella Scritto il06:13 - 22 Novembre 2016

    In effetti non si può attestare la conformitá di una notifica ricevuta, allo stato

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