Quesiti e risposte: citazione dinanzi al Giudice di Pace da notificare via pec, come procedo?

Quesiti e risposte: citazione dinanzi al Giudice di Pace da notificare via pec, come procedo?

D:  Buongiorno, avendo la necessità di notificare fuori Foro un atto di citazione in opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace e volendolo fare via PEC, mi chiedo se:
– debbo redigere l’atto di citazione e, come formato nativo digitale, notificarlo con la sola sottoscrizione digitale (non vorrei poi che i Cancellieri mi facciano problemi per la successiva iscrizione a ruolo cartacea) come avviene per le citazioni avanti il Tribunale;
– debbo redigere l’atto, stamparlo, firmarlo fisicamente, poi scansionarlo e notificarlo previa ulteriore sottoscrizione digitale (in tal caso notificherei un atto come se non fosse nativo digitale).

R: Le due modalità di esecuzione della notifica sono previste esattamente dal primo e secondo comma dell’art. 19 bis Provv. DGSIA 16/4/2014:

1. Qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF.

Alla notificazione mediante uso di un originale informatico (comma 1) è però obbligatorio far ricorso nel caso previsto dal terzo comma della norma:

“3. Nei casi in cui l’atto da notificarsi sia l’atto del processo da trasmettere telematicamente all’ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma 1.

Ciò vuol dire che, laddove non sia obbligatorio il deposito telematico degli atti e documenti, si può procedere con la notificazione della copia scansionata (ed attestata conforme ex art. 3 bis, comma 2, L. 53/94.

robertoarcella

3 commenti

Marzio Scritto il21:55 - 7 Aprile 2016

Quindi non essendo quasi mai obbligatorio il deposito telematico dell’atto introduttivo (escluso il ricorso per D.I.), posso notificare in proprio a mezzo p..e.c. un atto di citazione scansionato e poi procedere all’iscrizione a ruolo in formato analogico?

    robertoarcella Scritto il05:52 - 8 Aprile 2016

    No. Forse non mi sono spiegato bene: se é possibile il deposito telematico, la prova della notifica va data con le buste telematiche ex art. 9, comma 1 bis, l. 53/94. Quindi, se la causa pende davanti al tribunale o alla corte d’appello (dove è possibile il deposito telematico), la notifica deve seguire necessariamente il comma 3 ed il comma 1 dell’art. 19 bis provv. 16/4/14

      roberto Scritto il11:44 - 17 Gennaio 2019

      buongiorno roberto. il co. 4 dell’art. 19 bis afferma che QUALORA il documento informatico sia firmato digitalmente ecc. ecc. per cui ben si potrebbe notificare regolarmente a norma del primo e terzo comma del detto articolo un atto di citazione in .pdf non firmato digitalmente e se non erro in tal senso vi sono già delle pronunce conformi. condividi?

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