Come si iscrive a ruolo il procedimento di esecuzione di un sequestro presso terzi?

Come si iscrive a ruolo il procedimento di esecuzione di un sequestro presso terzi?

D: Vorrei sapere come si iscrive a ruolo telematicamente il procedimento di esecuzione di un sequestro presso terzi. Grazie

R: Va premesso anzitutto che, per l’art. 678 c.p.c., “Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti  si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi“. Una prima risposta è che occorre attenersi alle regole per l’iscrizione di un normale pignoramento.

Occorrono tuttavia alcune precisazioni.

Si ricorda, infatti, che il prosieguo il ricordato art. 678 c.p.c.  soffre di un difetto di coordinamento con l’art. 26-bis, c.p.c., introdotto dall’art. 19 DL 132/2014, relativo alla competenza per territorio nel pignoramento presso terzi. Per l’art. 678 cp.c., infatti, si prevede che “…il sequestrante deve, con l’atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all’articolo 547” mentre, com’è noto, l’art. 26-bis c.p.c. prevede nel pignoramento presso terzi la competenza del tribunale del luogo di  residenza o sede del debitore: ne consegue che, ai fini del sequestro presso terzi, occorrerà applicare la regola speciale prevista dall’art. 678 c.p.c.

Fatta questa premessa, occorre pure considerare che l’ordinanza che autorizza il sequestro conservativo non costituisce un “titolo esecutivo” e non richiede quindi la spedizione della copia con la formula: ne consegue che, ai fini dell’esecuzione del sequestro, sarà utilizzabile senza alcun problema la copia estratta dall’avvocato dai registri informatici, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, DL 179/2012: come vedremo, questa precisazione è rilevante anche ai fini della corretta impostazione dei dati nel documento strutturato DatiAtto.xml.

Una volta notificata l’atto di sequestro con la citazione del debitore e l’invito al terzo a rendere la dichiarazione di quantità, all’esito della restituzione dell’atto da parte dell’Ufficiale Giudiziario, occorre procedere all’iscrizione a ruolo, che è necessariamente telematica ai sensi dell’art. 16 bis, comma 2, DL 179/2012.

Si adopererà al riguardo lo schema del pignoramento, con i consueti adattamenti relativi al fatto che non v’è un titolo esecutivo e non v’è un precetto, i cui dati andranno inseriti con un minimo di inventiva per aggirare i blocchi derivanti dai rigidi schemi ministeriali.

DOCUMENTI INFORMATICI DA PREDISPORRE

Al riguardo, predisporremo:

a) un documento pdf che chiameremo “precetto”  (ma che precetto ovviamente non è) nel quale scriveremo qualcosa come “atto omesso in quanto non previsto per i sequestri“;  che affiancheremo alla

b) copia informatica dell’ordinanza autorizzativa estratta dai registri informatici del Tribunale, opportunamente attestata conforme ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, DL 179/2012;

c) la scansione del pignoramento presso terzi notificato al sequestrato ed al terzo;

d) la marca da € 27, dacché il contributo unificato NON è ancora dovuto. Si ricorda, al riguardo, che per l’art. 14 DPR 115/2002 “La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato“, laddove nel sequestro presso terzi non v’è ancora un’istanza di assegnazione, la quale andrà depositata all’esito della pronuncia di condanna nel giudizio di merito conseguente al cautelare, sotto forma di istanza di conversione del sequestro in pignoramento che, nel caso del sequestro presso terzi, assumerà la veste di un’istanza di riassunzione del procedimento sospeso.

CREAZIONE DELLA BUSTA DI DEPOSITO

Si inizierà quindi la redazione della busta nei modi consueti esattamente come per il pignoramento presso terzi, come da immagini che seguono:

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45Giunti a questo punto, lo schema del sequestro presso terzi si diversifica rispetto a quello del pignoramento: ciò accade esattamente nel momento in cui il redattore chiede di indicare se si tratta di “titolo esecutivo” o di “titolo non esecutivo“. Per quanto detto sopra, opteremo per la seconda opzione e, nell’elenco a discesa, per la scelta della voce “sequestro”:

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Procederemo infine con l’impostazione degli allegati, esattamente come si trattasse di un pignoramento (all’uopo rinviandosi al più completo Vademecum) ed all’invio della busta.

robertoarcella

6 commenti

Come si iscrive a ruolo il procedimento di esecuzione di un sequestro presso terzi?  | Avv. Paolo Alfano Scritto il09:42 - 6 Novembre 2016

[…] Guida […]

Stefano Baldoni Scritto il10:50 - 6 Novembre 2016

L’ha ribloggato su SLpct.

Antonella Piu Scritto il15:13 - 6 Novembre 2016

Visto

    avvfrancescofuscofondiitalia Scritto il19:00 - 6 Novembre 2016


    mi sembra che difficoltà si riscontra anche nel pign. delle quote sociali

    Fondi 06/11 francesco fusco

Cecco Angiolieri Scritto il09:42 - 24 Ottobre 2017

Ma davvero è allucinante… Ad oltre 3 anni di distanza nel PCT non hanno ancora previsto una procedura come la conversione del sequestro…
Ma quello che mi lascia sbigottito è l’atteggiamento passivo e inerte di noi avvocati che riusciamo a tollerare ciò che è intollerabile…

Laura Norcio Scritto il20:42 - 13 Agosto 2018

domanda: una volta eseguito il sequestro mobiliare in sede diversa rispetto a quella in cui il sequestro è stato autorizzato, il verbale viene depositato telematicamente in cancelleria dell’esecuzione del luogo ove il sequestro è stato eseguito? si apre un fascicolo apposito e si deposita una nota di iscrizione a ruolo già in questa fase?

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