Si ricorda che per l’art. 16-decies DL 179/2012, “Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalita’ telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformita’ della copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di conformita’ equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento“.
Dal tenore della norma appare evidente che qualsiasi deposito di un atto processuale di parte (per esempio: la copia informatica della citazione o del ricorso notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario) o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme (per esempio: la sentenza detenuta in copia conforme, il decreto ingiuntivo notificato cartaceamente ai fini dell’istanza di esecutorietà) DEVE essere sempre accompagnato dall’attestazione di conformità, che può essere inserita nella stessa copia informatica (ex art. 16-undecies, comma 2, DL 179/2012) o in un documento informatico separato (art. 16-undecies, comma 3), nel rispetto, in tale ultima ipotesi, delle specifiche tecniche dettate dall’art. 19-ter del Provv. DGSIA 16/4/2014.
MEMO – SE DEPOSITI:
A) un atto di parte detenuto in originale cartaceo o in copia conforme cartacea, OCCORRE L’ATTESTAZIONE!
B) un provvedimento del giudice in copia conforme cartacea, OCCORRE L’ATTESTAZIONE!

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