La cancelleria del Tribunale di Napoli segnala che alcune richieste di copia esecutiva informatica sono pervenute con il pagamento di diritti di importo eccedente il dovuto, in quanto i richiedenti non si sono limitati a chiedere la (sola) sola copia informatica spedita in forma esecutiva ma anche le copie informatiche conformi alla copia informatica esecutiva ed hanno versato conseguentemente (ed inutilmente) anche i diritti di copia relativi a queste ultime.
Si ricorda, al riguardo, che l’art. 23, co. 9-bis, DL 137/2020, nel testo introdotto con la legge di conversione, prevede che il cancelliere possa rilasciare la copia esecutiva in formato digitale e che, quanto alle copie conformi alla copia esecutiva, queste possono essere estratte direttamente e gratuitamente dall’avvocato ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, DL 179/2012 (avendo cura di distinguerle dalla copia analogica, anch’essa estratta nelle medesime modalità, che terrà luogo della “prima copia esecutiva”).
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