Quesiti e risposte: la riassunzione del procedimento interrotto è “endoprocessuale”

Quesiti e risposte: la riassunzione del procedimento interrotto è “endoprocessuale”

D: Già da più parti ho sentito le ipotesi più disparate su come considerare l’ atto riassuntivo da parte degli eredi del processo interrotto. È atto endoprocessuale in quanto non va considerato come introduttivo di nuovo giudizio oppure provenendo da soggetti “sconosciuti ” al sistema  in quanto non presenti come parti va fatto cartaceamente? 

R: La definizione di atto “endoprocessuale” riferita al comma 1 dell’art. 16 bis DL 179/2012 è fuorviante: la norma infatti parla di atti della parte “già precedentemente costituita”.

Alla luce di tale semplice rilievo, è agevole rispondere alla Tua domanda.

Se l’atto di riassunzione proviene dalla parte colpita dall’evento interruttivo (eredi del defunto) essi non sono  parte “già precedentemente costituita” ed il deposito dovrà essere cartaceo (in quegli Uffici giudiziari non ancora abilitati da decreto ex art. 34 DM 44/2011 per gli “introduttivi”, ovviamente). Se invece sarà una delle parti non colpite dall’evento interruttivo a depositare l’atto riassuntivo, tale atto potrà essere depositato telematicamente.

robertoarcella

Lascia un commento

Panoramica privacy

Questo sito utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e permettono al sistema di riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web ed ci aiutano a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.