Quesiti e risposte: è necessario attestare la conformità di atti per il loro deposito telematico?

Quesiti e risposte: è necessario attestare la conformità di atti per il loro deposito telematico?

D: Soltano poche righe per chiedere lumi circa la necessità di attestazione in caso di deposito documenti.
In effetti, leggendo altri autorevoli interventi, l’attestazione (con indicazione dell’impronta) parrebbe indispensabile in caso di atto estratto dal fascicolo informatico per uso telematico (e dunque anche per allegazione di copia conforme all’interno di un deposito telematico).

R:  L’attestazione di conformità è un potere che la Legge conferisce agli Avvocati in casi specifici: si pensi alla conformità ex art. 3 bis comma 2 L. 53/1994 (conformità dell’atto analogico digitalizzato ai fini della notificazione via p.e.c.); a quella ex art. 9 comma 1 bis L. 53/94 (stampa della notifica via p.e.c.); a quella ex art. 52 D.L. 90/2014 (attestazione di conformità dell’atto digitale notificato al corrispondente atto estratto dal fascicolo informatico) e, da ultimo, alle attestazioni ex art. 18 DL 132/2014 (conformità delle copie del titolo esecutivo, precetto e pignoramento ai fini dell’iscrizione a ruolo dei procedimenti esecutivi).

Tali poteri sono dunque conferiti da norme eccezionali,  ovvero che fanno eccezione alle regole generali: in via generale, infatti,  i poteri di attestazione di conformità sono attribuiti ai Notai, ai Cancellieri, ai Segretario comunale o altri Funzionari incaricati dal Sindaco.  In quanto norme eccezionali,  esse non sono suscettibili di applicazione in via analogica.

Il Tuo quesito, quindi, si risolve con una risposta semplice: in linea generale, l’Avvocato non deve attestare la conformità di ciò che deposita in quanto non può, a meno che il potere non discenda da una delle norme sopra citate.

In particolare, quindi, l’Avvocato può attestare la conformità di una copia estratta da un fascicolo informatico, ai fini del deposito, quando si tratti di produrre un atto o un provvedimento depositato in altro fascicolo informatico. Può farlo, ad esempio, quando si tratta di produrre la copia autentica di un provvedimento oggetto di impugnazione, avvalendosi quindi dei poteri ex art. 16 bis, comma 9 bis DL 179/2012 (art. 52 DL 90/2014), oppure potrà farlo quando si dovranno iscrivere a ruolo in via esclusivamente telematica gli atti ex art. 18 DL 132/2014 nel procedimento di esecuzione.

Ai fini “puri” del deposito, tuttavia, tale necessità non sussiste.

robertoarcella

2 commenti

bruno Scritto il08:30 - 26 Marzo 2015

Ringrazio per la consueta chiarezza. Alla luce di quanto detto, dunque, in caso di procedura escutiva immobiliare, la documentazione ipocatastale andrà depositata come allegato semplice, senza alcuna attestazione, giusto?
Distinti saluti.

    Avv. Antonio Buelli Scritto il09:46 - 4 Aprile 2015

    Buongiorno. Mi inserisco nella discussione. Sono un collega del Foro di Genova. Il Tribunale di Genova, come immagino sicuramente il Tribunale di Napoli, ha avuto l’autorizzazione per l’iscrizione a ruolo degli atti introduttivi che, al momento, è facoltativa. Non credo ci siano molti problemi in caso di comparsa di costituzione e risposta. Il problema vero è costituito dall’iscrizione a seguito di notifica a mezzo ufficiale giudiziario. Non ho trovato molto in rete su questo argomento. Anche io ritengo che l’attestazione di conformità e/o di autenticità sia eccezionale ed abbisogni, nel caso di noi avvocati, di una fonte espressa normativa. Nel caso in questione, io devo iscrivere a ruolo uno sfratto notificato cartaceamente a mezzo ufficiale giudiziario (convertendo quindi l’originale da analogico a digitale). Ho trovato a questo link https://pst.giustizia.it/PST/en/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_2&contentId=SPR377 sul sito del PST questa istruzione dove si dice che “L’iscrizione a ruolo si intende eseguita ‘con velina’ con l’obbligo da parte del depositante di presentare, alla prima udienza, l’originale dell’atto di citazione notificato e le relazioni di notificazione in formato originale cartaceo”. Nel sito, si fa’ menzione dell’acquisizione come immagine della relata di notifica, della procura e del contributo unificato. Nessun accenno all’acquisizione per immagine dell’atto notificato, al di la’ della procura e della relata. Ed allora mi viene il dubbio che, dovendosi considerare come se si stesse eseguendo una vecchia iscrizione su velina, si possa depositare la citazione in formato nativo pdf, firmandola. Ciò sarebbe utile anche ai giudici perché avrebbero un atto nativo in pdf editabile con i comandi di copia ed incolla. Nulla impedirebbe, ad iscrizione a ruolo già eseguita telematicamente, di inserire l’originale notificato dell’atto di citazione nel fascicolo cartaceo presente in cancelleria (quello dove è presente il verbale di udienza e le copie di cortesia). Come fate Voi a Napoli? Come acquisite l’atto di citazione? Come gestite l’attestazione di conformità della citazione e della relata? Vi ringrazio sin d’ora per lo spazio e per l’attenzione. Anch’io ritengo che sia necessario coordinarsi anche a livello nazionale tra di noi colleghi. Dopo tutto, in tanti fanno le regole, ma le decadenze e le irregolarità colpiscono soprattutto noi (ed i nostri clienti, nei confronti dei quali siamo responsabili…). I saluti più cordiali. Avv. Antonio Buelli del Foro di Genova

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