Quesiti e risposte: iscrizione a ruolo dell’esecuzione da parte del debitore è obbligatoriamente telematica?

Quesiti e risposte: iscrizione a ruolo dell’esecuzione da parte del debitore è obbligatoriamente telematica?

D: Devo proporre un’opposizione agli atti esecutivi  avverso un pignoramento eseguito ma non ancora iscritto a ruolo dal creditore. Ho letto l’articolo su questo blog relativo al nuovo art. 159 ter disp. att. c.p.c., ma non mi è chiaro se devo iscrivere a  ruolo obbligatoriamente in modalità telematica o se posso iscrivere a ruolo anche in cartaceo.

R: Per l’ipotesi da Te indicata l’iscrizione a ruolo può essere effettuata anche in modalità cartacea.  L’iscrizione a  ruolo del fascicolo di esecuzione da parte di soggetti diversi dal creditore è prevista dall’art. 14 della L. 132/2015, che ha introdotto la norma da Te ricordata. La seconda parte di tale norme prevede espressamente  che

Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito puo’ aver luogo con modalita’ non telematiche e la copia dell’atto di pignoramento puo’ essere priva dell’attestazione di conformita’.

Peraltro, l’art. 23 comma 11 bis della L. 132/2015 prevede che

 Il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 159-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie PUO’ essere effettuato dai soggetti di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diversi dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016“:

ciò vuol dire che, come anticipato, anche dopo il 2/1/2016 il deposito può  avvenire ad libitum in modalità telematica o cartacea.

Quanto al deposito telematico, però, solo nelle prossime versioni di SLpct saranno (auspicabilmente) inseriti i tre schemi xsd all’uopo previsti, ovvero:

1 – Atto di pignoramento ed iscrizione a ruolo su istanza del debitore
2 – Atto di pignoramento ed iscrizione a ruolo su istanza di terzi
3 – Atto di pignoramento ed iscrizione a ruolo su istanza del terzo pignorato.

Per ora, quindi, solo deposito cartaceo (fino ad aggiornamento di SLpct).

robertoarcella

4 commenti

Avv. Andrea Ingenito Scritto il09:26 - 21 Ottobre 2016

Buongiorno e innanzi tutto grazie per la disponibilità.
L’iscrizione da parte del debitore può avvenire secondo Te anche dopo la dichiarazione ex art. 164 e dopo lo spirare dei trenta gg.? Nella fattispecie infatti il cliente ha voluto la dichiarazione per riottenere la disponibilità delle somme ma vuole giustamente contestare l’abuso del diritto del creditore a procedere con esecuzione stante la violazione degli accordi presi, ovvero era stato concesso termine per provvedere al pagamento e nonostante ciò il creditore ha pignorato il conto corrente.
Grazie sin d’ora.

    robertoarcella Scritto il14:52 - 21 Ottobre 2016

    Secondo me, simile contestazione va fatta in un giudizio ordinario, non ha senso iscrivere un’esecuzione che il creditore non potrà mai coltivare

antonella Scritto il15:43 - 13 Dicembre 2018

Buongiorno
Ho questo problema
ad un soggetto è stata bloccata una somma in conto corrente tramite ppt che poi è perento perchè non iscritto a ruolo. purtroppo il creditore procedente non ha svincolato le somme e ad oggi a distanza di due anni le somme sono ancora bloccate.
Ora come faccio io in nome del debitore a farle sbloccare? devo procedere con l’iscrizione al ruolo del pignoramento da parte del debitore e poi chiedere lo svincolo delle somme pignorate? Grazie

    robertoarcella Scritto il16:06 - 13 Dicembre 2018

    Esattl!

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