Quesiti e risposte: è possibile inviare via PEC copia informatica dell’invito a negoziazione assistita sottoscritto e autenticato su cartaceo?

Quesiti e risposte: è possibile inviare via PEC copia informatica dell’invito a negoziazione assistita sottoscritto e autenticato su cartaceo?

D: E’ possibile inviare via PEC copia informatica dell’invito a negoziazione assistita sottoscritto e autenticato su cartaceo?

R: E’ noto che l’invito alla negoziazione assistita può essere inoltrato con una semplice raccomandata con a.r. e deve essere sottoscritto dalla parte nonché dall’Avvocato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 L. 132/2014, ne certifica l’autografia.

Per dare compiuta risposta al quesito, occorre ricordare che l’art. 48, comma 2, del C.A.D. “La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta“:  ne consegue che l’invito alla negoziazione può essere inoltrato mediante l’invio di una copia informatica per immagine del corrispondente documento sul quale, quindi, la parte e l’avvocato avranno apposto le proprie sottoscrizioni a penna.

Tale copia informatica, tuttavia, non potrà essere attestata conforme a meno che l’invio dell’invito non avvenga con l’osservanza delle forme ex art. 3 bis L. 53/94: in tal caso è possibile (e si deve) autenticare la copia informatica per immagine ai sensi del combinato disposto ex art. 3 bis comma 2 L: 53/94 ed art. 16 undecies, comma 3, DL 179/2012.

Diversamente, non ci sarebbe un potere di attestazione in capo all’Avvocato, non versandosi in alcuna delle ipotesi in cui tale potere è previsto, che sono
a) il citato art. 3 bis comma 2 L. 53/94
b) l’art. 9 commi 1 bis ed 1 ter L. 53/94
c) l’art. 16 bis, comma 9 bis DL 179/2012
d) l’art. 18 L. 132/2014
e) l’art. 16 bis DL 179/2012.
Conclusivamente, l’invito può senz’altro essere inviato a  mezzo pec, ma senza attestare la conformità della copia informatica per immagine ivi allegata: conformità che, peraltro, non è normativamente prevista.

Se invece si ritenesse in qualche modo che serve inviare alla controparte un originale (cartaceo) o la copia conforme dell’invito e si volesse, in tal caso, usare la pec, alla luce dei poteri attribuiti all’avvocato non si potrà che farlo nelle forme della vera e propria notificazione ex art 3 bis L. 53/94

robertoarcella

3 commenti

sbrocca Scritto il18:01 - 21 Febbraio 2016

Quid iuris se l’invito viene trasmesso (non notificato) sottoscritto digitalmente e con attestazione di conformita’ (nel corpo della PEC)?
Direi utile per inutile non vitiatur, o sbaglio?

    robertoarcella Scritto il21:14 - 21 Febbraio 2016

    Mi pare di poter convenire

lucia Scritto il17:58 - 26 Ottobre 2017

Ho inviato, mediante pec, copia informatica per immagine dell’invito sottoscritta solo dalla parte perché ho dimenticato di apporre la mia firma sotto il mio nome… si può ritenere comunque valido?

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