Con l’augurio di un sereno 2023, Vi lascio con una riflessione d’impeto, che riguarda le attestazioni di conformità dell’avvocato (tema sul quale il dibattito degli ultimi anni è stato incentrato sulla necessità di una irrinunciabile “semplificazione”).
Salvo migliore lettura dell’affastellato normativo, la norma contenuta nell’art. 16-bis, d.l. 179/2012, per quanto espressamente abrogata dall’art. 11 D.lgs. 149/2022, conserverà efficacia ancora per un po’ di tempo (i.e.: fino all’esaurimento dei procedimenti che siano pendenti al 28/2/2023). Essa infatti verrà sostituita, a far data dal 28/2/2023, dall’art. 196-octies disp.att.cpc (di contenuto sostanzialmente sovrapponibile salvo che per l’estensione del potere di certificazione in capo al liquidatore giudiziale), che si applicherà però ai procedimenti introdotti a far data da quel dì.
Per i procedimenti già pendenti, invece, continueranno ad applicarsi le norme anteriormente vigenti, e quindi anche l’art. 16-bis, co. 9-bis, dl 179/2012.
Ne deriva che, dal 1° marzo 2023, ci sarà una sorta di doppio binario anche nelle formule da adottare nelle attestazioni di conformità, menzionando le “vecchie” norme in relazione ai procedimenti che siano già pendenti alla data del 28/2/2023, mentre si dovrà far riferimento alle nuove disposizioni di attuazione in relazione alle attestazioni relative a procedimenti di nuova iscrizione.
A meno che non si opti per forme di attestazione del tipo “ai sensi di legge” …
Vabbè: buon anno!
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