L’ENIGMA DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ EX ART. 16-BIS, CO 9-BIS ED ALLA LUCE DELLA RIFORMA “CARTABIA”

L’ENIGMA DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ EX ART. 16-BIS, CO 9-BIS ED ALLA LUCE DELLA RIFORMA “CARTABIA”

Letture via via sempre più approfondite della riforma “Cartabia” del codice di rito civile fanno venire alla luce alcune scelte del Legislatore che appaiono davvero inspiegabili. Di seguito, si esporranno alcune perplessità relative al differimento dell’entrata in vigore delle norme sulle attestazioni di conformità contenute nel Titolo V-ter, Capo II, delle disposizioni di attuazione ed i relativi effetti pratici che ne conseguono.

1.  L’art. 16-bis, co. 9-bis, dl 179/2012 (abrogato dall’art. 11 Dlgs 149/2022) contemplava il potere di dell’avvocato – e lo contemplerà fino al 28/02/2023 per effetto della norma transitoria contenuta nell’art. 35, co. 1, Lgs 149/2022 – di attestare la conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti estratti dai fascicoli informatici. Parimenti, la stessa norma statuiva l’equivalenza all’originale delle «copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo».

Si noti che la norma (eccezionale, e come tale insuscettibile di applicazione analogica) fa riferimento ai “procedimenti indicati nel presente articolo”, vale a dire ai procedimenti per i quali era prevista, ai commi 1, 1-bis e 2, la facoltà o l’obbligo di deposito telematico degli atti: si tratta, quindi, dei procedimenti dinanzi al Tribunale ed alla Corte d’Appello.

I depositi telematici dinanzi alla Corte di Cassazione, tuttavia, non sono retti dall’art. 16-bis d.l. 179/2012, ma:

  1. fino al 31/12/2022, in termini di mera facoltatività, dalla normativa emergenziale
  2. dall’1/1/2023 dall’art. 196-quater att. c.p.c., entrato in vigore a tale data.

Allo stato NON v’è, quindi, la norma che, quanto ai giudizi di cassazione, statuisca l’equivalenza tra i documenti presenti nei fascicoli informatici (che potrebbe occorrere, nei casi d malfunzionamento dei sistemi, laddove sia necessario depositare in modalità analogica) e che attribuisca all’avvocato il potere di attestazione di conformità.

Non è l’art. 16-bis, comma 9-bis, perché, come si è visto, la norma è abrogata a far data dal 28/2/2023 e non si riferisce al procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione. E non è (ancora) l’art. 196-octies, disp.att.cpc, in quanto norma non ancora in vigore.

2.  Non si comprende la ragione per cui sia stata differita l’entrata in vigore del capo II del titolo V-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.c. (art. 196-quater e seguenti) al 28/2/2023. Nella sostanza, con particolare riferimento alle norme sulle attestazioni di conformità, queste non fanno altro che ricalcare quanto già affermato dall’art. 16-bis, co. 9-bis, dall’art. 16-decies e dall’art. 16-undecies, d.l. 179/2012. Di nuovo v’è solo la previsione del potere di attestazione in capo al liquidatore giudiziale. Proprio alla luce di tale novità, resta inspiegabile l’indicato differimento temporale e la distinzione tra i procedimenti in corso al 28/2/2023, per i quali continuano ad applicarsi le norme previgenti, e quelli introdotti successivamente a tale data, per i quali si applicano invece le norme del Titolo V-ter, Capo 2 delle disposizioni di attuazione. Anzi, tale distinzione – oltre ad ingenerare confusione quanto ai richiami normativi da adoperare nelle attestazioni di conformità (dei quali, a questo punto, faremo a meno, richiamando “la normativa vigente”) – priva inspiegabilmente, in taluni casi il liquidatore giudiziale del descritto potere, pur essendo il Codice della Crisi d’Impresa in vigore già da giugno 2022: di tal che anche in dette ipotesi si dovranno (bizzarramente) distinguere i procedimenti di liquidazione aperti tra giugno 2022 ed il 28 febbraio 2023, in relazione ai quali il liquidatore giudiziale NON ha potere di attestazione, da quelli introdotti a far data dal 28/2/2023 per i quali invece tale potere gli è conferito.

 

 

 

robertoarcella

2 commenti

Vincenzo Spezziga Scritto il17:58 - 19 Gennaio 2023

Segnalo che è sbagliata la data di entrata in vigore delle norme riformate e di abrogazione dell’art. 16 bis): non 28 febbraio 2022, ma 28 febbraio 2023.
Vi segnalo un ulteriore criticità: mentre l’art. 16 bis, comma 7 DL 179/2012 era chiaro nell’individuare come momento in cui si intende avvenuto il deposito telematico quello della generazione della “ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta certificata del ministero della giustizia”, il suo omologo art. 196 sexies disp. att. cpc usa il più generico “momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”, locuzione che potrebbe ingenerare dubbi interpretativi e confusioni e comunque comporta la difficoltà di andare ad individuare la normativa di riferimento

    robertoarcella Scritto il07:24 - 20 Gennaio 2023

    Grazie per la segnalazione. Correggo subito.

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