AGGIORNAMENTO DEL 17/1/2017
Si è appreso che i sistemi ministeriali non consentono, allo stato, l’accettazione telematica della ricorso come appresso indicato e stiamo verificando se sia stato introdotto qualche aggiornamento che consenta altrimenti l’iscrizione telematica direttamente con la ritualità “Nuovo Concordato Preventivo“. Si suggerisce allo stato di procedere col deposito cartaceo.
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L’art. 161, comma 6, L.F. (introdotto dall’art. 33 DL 83/2012), prevede che “L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18“: trattasi dell’istituto comunemente denominato anche “concordato con riserva” o “concordato in bianco” che mira a
Il procedimento si articola quindi nella presentazione di un’istanza corredata dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi con l’elenco dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti, laddove invece il piano contenente l’indicazione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta concordataria potrà essere depositato successivamente, corredato dalla relazione dell’esperto, dalla proposta e dagli altri documenti indicati nel secondo e nel terzo comma dell’art.161 l. fall., entro un termine stabilito dal Giudice da sessanta a centoventi giorni dalla presentazione del ricorso, ulteriormente prorogabile, per giustificati motivi, per ulteriori sessanta giorni.
Sotto i profili strettamente connessi al deposito telematico di tale istanza, va evidenziata qualche particolarità che, per maggiore chiarezza e semplicità di esposizione, uniremo alla consueta illustrazione con immagini tratte dal “redattore” SLpct:
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AGGIORNAMENTO DEL 17/1/2017
Si è appreso che i sistemi ministeriali non consentono, allo stato, l’accettazione telematica della ricorso come appresso indicato e stiamo verificando se sia stato introdotto qualche aggiornamento che consenta altrimenti l’iscrizione telematica direttamente con la ritualità “Nuovo Concordato Preventivo”. Si suggerisce allo stato di procedere col deposito cartaceo.
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Va segnalato anzitutto che occorre scegliere come Registro “Procedure Concorsuali” e come Rito “Prefallimentare“. Come istanza, va selezionata “Fase introduttiva – Istanza di fallimento – (IscrizioneRuoloPrefallimentare)“.
Come codice oggetto, in assenza di un codice specifico per la procedura ex art. 161, comma 6, LF, va adoperato 471411: non inganni la circostanza che nel campo “ruolo” comparirà “Volontaria Giurisdizione” in quanto tale deposito sarà convogliato comunque nel registro SIECIC e non in quello della VG.
La maschera n. 3 cela la particolarità più rilevante: qui infatti siamo solitamente abituati ad indicare nella prima sezione il soggetto istante e nella sezione il convenuto/controparte: nel caso dell’istanza di concordato, però, va fatto esattamente al contrario, in quanto il secondo campo (che negli schemi ministeriali ed in SLpct viene definito “Controparte) è destinato ad ospitare i dati del debitore istante: si faccia attenzione ad indicare con cura il relativo codice fiscale, ai fini dell’interfacciamento del SIECIC con i dati del Registro Imprese e con INIPEC:
Dopo di ciò, il programma richiede di indicare l’avvocato depositante, che andrà ovviamente associato al debitore:
Nella quinta maschera andrà confermato che il soggetto indicato come “controparte” (che abbiamo visto essere in questo caso l’istante della procedura) è il debitore, ed andrà indicata la relativa forma societaria, mentre nel campo successivo andranno indicati i dati del/dei creditore/i:
Al termine di ciò, andranno allegati – come di consueto in tutti i depositi – l’atto principale (l’istanza), la procura e, come produzione minima in questa fase, gli ultimi tre bilanci.
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