Quesiti e risposte: come depositare una istanza di pre-concordato fallimentare?

Quesiti e risposte: come depositare una istanza di pre-concordato fallimentare?

AGGIORNAMENTO DEL 17/1/2017

Si è appreso che i sistemi ministeriali non consentono, allo stato, l’accettazione telematica della ricorso come appresso indicato e stiamo verificando se sia stato introdotto qualche aggiornamento che consenta altrimenti l’iscrizione telematica direttamente con la ritualità “Nuovo Concordato Preventivo“.  Si suggerisce allo stato di procedere col deposito cartaceo.

==========================================================================

L’art. 161, comma 6, L.F. (introdotto dall’art. 33 DL 83/2012), prevede che “L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18“: trattasi dell’istituto comunemente denominato anche “concordato con riserva” o “concordato in bianco” che mira a 

Il procedimento si articola quindi nella presentazione di un’istanza corredata dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi con l’elenco dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti, laddove invece  il piano contenente l’indicazione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta concordataria  potrà essere depositato successivamente, corredato dalla relazione dell’esperto, dalla proposta e dagli altri documenti indicati nel secondo e nel terzo comma dell’art.161 l. fall., entro un termine stabilito dal Giudice da sessanta a centoventi giorni dalla presentazione del ricorso, ulteriormente prorogabile, per  giustificati motivi, per ulteriori  sessanta giorni.

Sotto i profili strettamente connessi al deposito telematico di tale istanza, va evidenziata qualche particolarità che, per maggiore chiarezza e semplicità di esposizione, uniremo alla consueta illustrazione con immagini tratte dal “redattore” SLpct:

========================================================================

AGGIORNAMENTO DEL 17/1/2017

Si è appreso che i sistemi ministeriali non consentono, allo stato, l’accettazione telematica della ricorso come appresso indicato e stiamo verificando se sia stato introdotto qualche aggiornamento che consenta altrimenti l’iscrizione telematica direttamente con la ritualità “Nuovo Concordato Preventivo”.  Si suggerisce allo stato di procedere col deposito cartaceo.

========================================================================

Va segnalato anzitutto che occorre scegliere come Registro “Procedure Concorsuali” e come Rito “Prefallimentare“. Come istanza, va selezionata “Fase introduttiva – Istanza di fallimento – (IscrizioneRuoloPrefallimentare)“.

1

Come codice oggetto, in assenza di un codice specifico per la procedura ex art. 161, comma 6, LF, va adoperato 471411: non inganni la circostanza che nel campo “ruolo” comparirà “Volontaria Giurisdizione” in quanto tale deposito sarà convogliato comunque nel registro SIECIC e non in quello della VG.

2

La maschera n. 3 cela la particolarità più rilevante: qui infatti siamo solitamente abituati ad indicare nella prima sezione il soggetto istante e nella sezione il convenuto/controparte: nel caso dell’istanza di concordato, però, va fatto esattamente al contrario, in quanto il secondo campo (che negli schemi ministeriali ed in SLpct viene definito “Controparte) è destinato ad ospitare i dati del debitore istante: si faccia attenzione ad indicare con cura il relativo codice fiscale, ai fini dell’interfacciamento del SIECIC con i dati del Registro Imprese e con INIPEC:

3

Dopo di ciò, il programma richiede di indicare l’avvocato depositante, che andrà ovviamente associato al debitore:

4

4-bis

Nella quinta maschera andrà confermato che il soggetto indicato come “controparte” (che abbiamo visto essere in questo caso l’istante della procedura) è il debitore, ed andrà indicata la relativa forma societaria, mentre nel campo successivo andranno indicati i dati del/dei creditore/i:

5

Al termine di ciò, andranno allegati – come di consueto in tutti i depositi – l’atto principale (l’istanza), la procura e, come produzione minima in questa fase, gli ultimi tre bilanci.

robertoarcella

7 commenti

Stefano Baldoni Scritto il17:41 - 4 Ottobre 2016

L’ha ribloggato su SLpct.

Quesiti e risposte: come depositare una istanza di pre-concordato fallimentare? | Avv. Paolo Alfano Scritto il08:50 - 5 Ottobre 2016

[…] GUIDA […]

Grazia Grassi Scritto il17:23 - 13 Gennaio 2017

Gentile Avv. Arcella,
ho tentato di depositare una istanza di pre-concordato fallimentare seguendo le indicazioni contenute nel Suo post. La cancelleria ha rifiutato il deposito con la seguente dicitura: “Altro. IL SISTEMA NON CONSENTE L'ISCRIZIONE DELL'ISTANZA DI CONCORDATO. SI
INVITA A RITRASMETTERE SPECIFICANDO IL RITO DELLA PROCEDURA. Atti rifiutati il 13/01/2017”. Tentando di ripetere il deposito, mi sono avveduta che la versione di Slpct aggiornata non riporta nel campo “Destinazione” il rito “volontaria”. Come ritiene sia possibile ovviare? Devo tentare il deposito sul ruolo “Volontaria Giurisdizione”? Purtroppo la cancelleria non fornisce indicazioni telefoniche.
La ringrazio per l’attenzione e per il preziosissimo quotidiano aiuto che ci offre con il Suo blog.
Grazia – segreteria studio Galluzzo

    robertoarcella Scritto il13:54 - 17 Gennaio 2017

    Buongiorno, abbiamo avviato alcune verifiche perché effettivamente adesso la cancelleria non può modificare la ritualità una volta accettato il deposito telematico come prefallimentare. Ci stiamo pertanto accertando se siano state apportate delle modifiche alle strutture xsd degli atti introduttivi del registro “Concorsuali”: allo stato non resta che il deposito cartaceo!, purtroppo

donato pianoforte Scritto il10:16 - 12 Gennaio 2018

egregio avvocato arcella, ci sono novità sull’iscrizione del concordato in bianco a mezzo slpct? grazie della disponibilità

News PCT: in arrivo lo schema atto xsd per il concordato preventivo | Avvocati Telematici Scritto il13:02 - 24 Maggio 2018

[…] da noi segnalato in una news di aggiornamento del 17 Gennaio 2017,  a tutt’oggi non è possibile il deposito in modalità telematica dell’istanza di […]

News PCT: in arrivo lo schema atto xsd per il concordato preventivo | FRANCESCO POSATI Scritto il14:28 - 24 Maggio 2018

[…] da noi segnalato in una news di aggiornamento del 17 Gennaio 2017,  a tutt’oggi non è possibile il deposito in modalità telematica dell’istanza di […]

Lascia un commento