Si ricorda che la riforma “Cartabia” è intervenuta, copn l’art. 9, D.lgs. 149/2022, anche sull’art. 6, comma 2-bis, d.l. n. 132/2014 , prevedendo che che l’accordo di negoziazione venga trasmesso con modalità telematiche e a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l’autorizzazione. A sua volta, quest’ultimo, una volta apposto il nullaosta o rilasciata l’autorizzazione, trasmette l’accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti.
Poiché non sono stati ancora realizzati i flussi informatici dedicati a tali trasmissioni, con propria nota di ieri, 28 febbraio 2022, il DAG del MInistero della giustizia ha disposto che “In attesa che venga strutturato il flusso telematico che consentirà tali comunicazioni, sentito il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, gli uffici competenti sono autorizzati ad accettare il deposito in forma cartacea da parte degli avvocati che assistono le parti degli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 132 del 2014“.
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