La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 28452 di ieri, 5 novembre 2024, si caratterizza per il particolare pregio con cui affronta la problematica del perfezionamento della notificazione telematica via PEC (Posta Elettronica Certificata) quando la consegna dell’atto non si realizza a causa della saturazione della casella PEC del destinatario. La questione, di fondamentale importanza per il processo civile telematico, verte sull’individuazione del momento in cui la notifica può considerarsi perfezionata in assenza di una ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), qualora la casella di posta del destinatario risulti “piena” e, quindi, con la generazione di una ricevuta di mancata consegna.
La pronuncia prende le mosse dalla notificazione via PEC di una sentenza ai fini del decorso del termine breve non consegnata in quanto la casella PEC del destinatario era risultata satura. La notifica del ricorso per cassazione sarebbe stata tardiva rispetto al termine di sessanta giorni decorrente da tale notificazione e tempestiva, invece, in assenza della stessa, essendo intervenuta nel termine lungo.
Su tale tema, le Sezioni Unite sono state investite del compito di risolvere un contrasto giurisprudenziale, del quale viene dato puntualmente conto: da un lato, un orientamento che equipara la saturazione della casella PEC a una mancata gestione diligente da parte del destinatario, ritenendo quindi perfezionata la notifica; dall’altro, una posizione che, in caso di mancata generazione della Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC), richiede al notificante di rinnovare la notificazione mediante le forme ordinarie.
Le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto: «nel regime antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella PEC), ma solo se venga generata la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC). Ne consegue che il notificante, onde evitare la decadenza, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio secondo le forme previste dagli artt. 137 e ss. c.p.c., beneficiando del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione PEC originaria».
La decisione si fonda, in estrema sintesi, sui seguenti punti chiave:
- Normativa Primaria: L’art. 3-bis, comma 3, della legge n. 53/1994 stabilisce che la notifica si perfeziona per il destinatario solo nel momento in cui viene generata la RdAC. L’eventuale saturazione della casella PEC del destinatario non comporta automaticamente il perfezionamento della notifica, poiché manca la “disponibilità” dell’atto presso il destinatario.
- Interpretazione letterale e sistematica: Il principio enunciato è conforme alla lettera della normativa primaria, che non consente un’interpretazione analogica o estensiva. Del pari, la normativa secondaria (d.m. n. 44/2011) impone all’avvocato l’obbligo di mantenere adeguato spazio nella propria casella PEC, ma non prevede conseguenze processuali dirette in caso di saturazione della casella del destinatario.
- Conseguenti oneri a carico del notificante: Per evitare effetti decadenziali, il notificante deve riattivare la notifica attraverso le modalità ordinarie in un tempo ragionevolmente breve, potendo beneficiare della ricevuta di accettazione della PEC originale ai fini del rispetto dei termini processuali, secondo le regole generali degli artt. 137 e ss. c.p.c.
- Differenze con la Notificazione in Cancelleria: Le notificazioni effettuate a mezzo cancelleria seguono un regime diverso, che prevede la notifica mediante deposito (virtuale) dell’atto in caso di mancata ricezione della comunicazione per causa imputabile al destinatario. Questa eccezione, tuttavia, non si estende alle notificazioni telematiche effettuate dagli avvocati ai sensi della legge n. 53/1994, che richiedono sempre la generazione della RdAC.
L’importanza dei chiarimenti resi dalla sentenza qui in commento non è mitigata dal fatto che l’istituto del perfezionamento della notificazione a mezzo PEC dell’avvocato è destinato, di qui a breve, ad aggiornarsi con le ulteriori novità che saranno introdotta dal decreto legislativo c.d. “correttivo Cartabia” con la previsione dell’area web per i depositi delle notifiche non perfezionate per “causa imputabile al destinatario”, a valere sia per le notificazioni ex art. 3-bis L. 531/1994, sia per quelle dell’ufficiale giudiziario ex art. 149-bis c.p.c. sia, infine, per le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c.
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