Con la modifica apportata all’art. 13, co. 1-quinquies, DPR 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia), a far data dal 26/11/2024 viene eliminato l’obbligo di versamento del contributo unificato per i procedimenti ex art. 492-bis c.p.c.
Si ricorda che, in ragione dei dubbi interpretativi derivanti dalla vecchia formulazione della norma del TU, era stata data, da parte del Ministero, una non condivisibile interpretazione, per effetto della quale all’atto della presentazione dell’istanza all’UNEP sussisteva l’obbligo di versare, oltre alle spese previste per l’adempimento, anche € 43 a titolo di contributo unificato.
Con l’aggiunta delle parole “secondo comma” all’interno dell’art. 13, co. 1-quinquies TUSG, viene chiarito in via definitiva che il c.u. in parola è dovuto esclusivamente nell’ipotesi prevista, appunto, dal secondo comma dell’art. 492-bis c.p.c., vale a dire nel caso in cui l’avvocato chieda al presidente del Tribunale l’autorizzazione ad eseguire l’accesso alle banche dati prima della notifica del precetto
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