Come noto, nel corso del 2017 sono stati introdotti nuovi schemi-atto per i depositi delle opposizioni in corso di esecuzione: si tratta delle opposizioni ex art. 615, co. 2, c.p.c, di quelle ex art. 617, co. 2, cpc, delle opposizioni di terzo, delle opposizioni ex art. 512 cod. proc. civ. e dell’opposizione (reclamo) ex art. 534 ter.
In tutte queste fattispecie, in realtà, va adoperato lo stesso schema atto principale che il SLpct si chiama “Atto di opposizione (Opposizione)”
Trattandosi di opposizioni in corso di procedimento, sarà richiesta l’indicazione dell’Ufficio giudiziario e del numero di ruolo del procedimento:
La scelta del tipo di opposizione è oggetto della quarta maschera di SLpct, nella quale troviamo, oltre ai tipi di opposizione sopra ricordati, anche “opposizione cumulo mezzi espropriazione“, che va adoperato in quei casi in cui con un unico atto si propongano diversi tipi di opposizione (per es. opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi).
Si ricorda che, trattandosi in sostanza di una costituzione (impropriamente detta) del debitore, andranno indicati solo i dati anagrafici di questi e del difensore ad esso associato.
Se con l’opposizione si chiede (come accade quasi sempre) la sospensione, va spuntata la relativa casella nella schermata che precede l’inserimento dell’atto principale e degli allegati:
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